Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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altro Stato aderente, se dispone del consenso legale e volontario di una persona legalmente autorizzata a divulgare i dati a un'autorità di perseguimento penale interna. Se però si tratta di materiale confidenziale di un terzo che non ha prestato il proprio consenso alla divulgazione, non sussiste alcuna autorizzazione ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione.
La disposizione dell'articolo 32 della Convenzione va quindi interpretata in senso restrittivo, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte, per evitare il rischio di abuso sotto forma di elusione dell'assistenza giudiziaria oppure di violazione della sfera privata di terzi213. La facoltà legale di una persona di disporre dei dati e di divulgarli a un'autorità statale dipende in primo luogo dal diritto nazionale dello Stato in cui tale persona agisce. Sussiste, per esempio, nel caso di una persona che ha salvato proprie e-mail presso un fornitore di servizi straniero e trasmette questi dati a un'autorità di tale Paese214. All’atto pratico significa che la persona all'estero che ha immagazzinato i dati in Svizzera potrà continuare a metterli volontariamente a disposizione di autorità straniere senza prima doverne informare le autorità svizzere, purché disponga dell'autorizzazione legale a tal fine e non venga intaccata la sfera privata di terzi.
2.3.12 Articolo 33 – Mutua assistenza nella raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico informatico
Ai sensi dell'articolo 33, ogni Parte deve acquisire in tempo reale i dati sul traffico informatico per conto di un'altra Parte e gli Stati sono tenuti a collaborare in questo ambito. Le disposizioni e le condizioni valide per la cooperazione sono stabilite nelle convenzioni e nelle leggi applicabili in materia di assistenza giudiziaria penale. Spesso gli inquirenti non possono garantire che si possa risalire all'origine di una comunicazione seguendo le trasmissioni registrate in precedenza, perché è possibile che alcuni dati essenziali sul traffico informatico siano stati cancellati da un fornitore di servizi lungo il percorso, prima che potessero essere conservati. Per tale motivo gli inquirenti di tutte le Parti devono assolutamente avere la possibilità di acquisire dati sul traffico trasmessi attraverso un sistema informatico situato in un altro Stato aderente215. Secondo l'articolo 33 capoverso 2, l'assistenza deve essere fornita almeno per i reati «per i quali la raccolta in tempo reale dei dati sul traffico sarebbe possibile, in ambito interno, in una situazione analoga». In base al diritto svizzero in vigore, i dati sul traffico informatico facenti parte della sfera privata vengono acquisiti mantenendo il relativo segreto, e prima che vengano trasmessi deve essere stata emessa una decisione finale. Il nuovo articolo 18b AIMP, proposto nel capitolo 2.3.9.1, crea la possibilità di trasmettere tempestivamente i dati all'estero, senza che tale decisione debba essere notificata alla persona residente in Svizzera216. In tal modo anche le indagini straniere sono tutelate.
L'articolo 33 della Convenzione non contempla alcuna restrizione in termini di gravità del reato per l'applicazione delle misure di sorveglianza. Il nuovo artico-
213 Questa concezione viene condivisa dalla Germania nel quadro della sua procedura di attuazione, cfr. quanto illustrato nel disegno di legge del Governo federale tedesco del
16 novembre 2007 concernente la Convenzione sulla cibercriminalità, stampato 16/7218, pag. 55, consultabile all'indirizzo Internet: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/072/1607218.pdf .
214 Il salvataggio all'estero, essendo difficile da individuare, può verificarsi anche all’insaputa persona autorizzata.
215 N. 295 del rapporto esplicativo (nota 1).
216 Art. 80m AIMP.