Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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lo 273 CPP217 permetterà la sorveglianza in tempo reale dei dati sul traffico informatico esclusivamente per le indagini su delitti e crimini. L'articolo 15 capoverso 1 della Convenzione prevede, tuttavia, il principio della proporzionalità per le facoltà e le procedure, stabilendo che ogni Parte deve applicare tale principio in sintonia con i principi vigenti nel proprio diritto nazionale218. Le Parti possono quindi non dare corso a richieste che violano il principio della proporzionalità. Questo permette alla Svizzera di rifiutare la propria collaborazione se la condotta perseguita all'estero è considerata una contravvenzione in base al diritto svizzero. La situazione potrebbe rivelarsi più complicata per le scommesse in Internet con grandi somme in palio, dal momento che la Svizzera le considera semplici contravvenzioni219.

2.3.13 Articolo 34 – Mutua assistenza in materia di intercettazione di dati relativi al contenuto

L'articolo 34 limita l'obbligo di assistenza giudiziaria nell'acquisizione di dati sul contenuto, poiché l'intercettazione di tali dati costituisce una profonda ingerenza nella sfera privata. Questa forma di assistenza viene concessa solo nella misura in cui i trattati applicabili e il diritto interno lo permettano. La prassi in materia di assistenza giudiziaria in merito è solo agli inizi, per cui l'esistente legislazione e il diritto interno in materia fungono da punti di riferimento per la portata e le restrizioni dell'obbligo di collaborazione220. In base al nuovo articolo 18b AIMP, di cui al capitolo 2.3.9.1, prima della conclusione della procedura possono essere trasmessi all'estero solo i dati sul traffico informatico, non quelli relativi al contenuto. Pertanto, secondo l'articolo 30 capoverso 1 AIMP221, le autorità svizzere non si possono rivolgere a un altro Stato per l’intercettazione di dati sul contenuto.

2.3.14 Articolo 35 – Rete 24/7

Secondo l'articolo 35 della Convenzione, le Parti devono designare un punto di contatto disponibile 24 ore su 24 sette giorni su sette, che fornisca supporto alle indagini penali nazionali e internazionali nei casi di criminalità informatica. Il punto di contatto non è tenuto ad adottare provvedimenti diretti in materia di consulenza legale, di assistenza giudiziaria di acquisizione delle prove, di conservazione dei dati o di indagini penali in generale222. Per soddisfare i requisiti della Convenzione, il punto di contatto deve solo fungere da servizio di riferimento con il compito di facilitare i contatti tra le autorità straniere e quelle nazionali coinvolte nel caso.

Tale funzione può essere attribuita alla centrale operativa dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), mentre l'UFG, con il suo servizio di picchetto, si assumerà i compiti di assistenza giudiziaria e di estradizione (in particolare la decisione sull’ammissibilità di un provvedimento), stabiliti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a-c della Convenzione.

217 Il nuovo diritto processuale penale consente la sorveglianza retroattiva quando la gravità del reato la giustifica ed è necessaria per l'inchiesta (art. 273 e art. 269 cpv. 1 lett. b e c CPP), anche se tale reato non figura nell'elenco dei reati dell'art. 269 CPP.

218 N. 146 del rapporto esplicativo (nota 1).

219 Art. 42 della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51).

220 N. 297 del rapporto esplicativo (nota 1).

221 Le autorità svizzere non possono inoltrare a un altro Stato una richiesta che esse stesse non possono soddisfare per legge.

222 Cfr. art. 35 cpv. 1 della Convenzione in combinato disposto con il n. 298 segg. del rapporto esplicativo (nota 1).