Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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dall'articolo 143 CP9, che prevede una pena addirittura superiore rispetto all'articolo 143bis10. Se il soggetto agisce non per procurarsi dei dati, ma per ricavare un profitto dalla propria condotta (per esempio costringendo un terzo a compiere una determinata un'azione sulla base del semplice accesso a un sistema oppure della minaccia di danneggiamento dei dati), vanno applicate le pertinenti disposizioni penali a tutela del patrimonio o della libertà11. Il criterio dell'assenza dell'intento di lucro dell'articolo 143bis CP appare tuttavia controverso e chiaramente il Legislatore non intendeva stabilirne l'applicazione unicamente in senso restrittivo. Gli addetti ai lavori si trovano di fronte al non facile quesito sul motivo della restrizione espressa dalla formulazione «senza fine di lucro» e sul fondamento della punibilità dell'azione, ben più riprovevole, commessa con l'intento di lucro12. Inoltre, il criterio dell'assenza dell'intento di lucro entra inevitabilmente in conflitto con la proposta di ampliare la gamma di atti passibili di pena13, avanzata in relazione all'articolo 6 della Convenzione al fine di sanzionare anche la diffusione di una password con intento di lucro e di evitare possibili lacune in termini di punibilità.
Per tale motivo, nel contesto dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, si propone di cassare la caratteristica dell'assenza dell'intento di lucro nell'articolo 143bis CP (per la dicitura cfr. esposizione relativa all'articolo 6 della Convenzione14). La fattispecie dell'hacking (attualmente ancora associata all'assenza dell'intento di lucro) viene estesa anche ad azioni commesse a fine di lucro. In tal modo si esplicita la volontà del Legislatore di rendere punibile in ogni caso l'accesso a un sistema a fine di lucro e si tiene conto delle critiche mosse in relazione a questo punto. Non è possibile escludere del tutto il rischio di una lacuna dell'articolo 143bis in termini di punibilità, ma tale pericolo può essere arginato: se un soggetto, con intento di lucro, penetra per via elettronica in un sistema protetto e si appropria dei dati ivi contenuti, è punibile come in passato per acquisizione illecita di dati (art. 143) in quanto compie un reato ai sensi dell'articolo 143bis.
2.2.2 Articolo 3 – Intercettazione illecita
Ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, commette un reato chi con strumenti tecnici intercetta deliberatamente e illecitamente dati informatici non pubblici, incluse le emissioni elettromagnetiche. Per intercettazione si intende l'ascolto, la sorveglianza, il reperimento oppure la registrazione di dati15. Come per l'articolo 2 della Convenzione, le Parti hanno la possibilità di stabilire ulteriori condizioni per la configurazione di questo reato, quali il collegamento del sistema intercettato a un altro sistema informatico oppure l'esistenza di un ulteriore intento doloso.
Nel diritto penale svizzero non esiste alcuna disposizione equivalente all'articolo 3 della Convenzione, i cui requisiti sono solo parzialmente soddisfatti da varie norme. L'articolo 321ter CP tutela il segreto postale e delle telecomunicazioni, la cui violazione è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. A
9 Acquisizione illecita di dati.
10 Questa concezione è stata difesa anche nell'ambito dei dibattiti parlamentari, cfr. boll. sten. del Consiglio Nazionale, 1993, pag. 935 segg.
11 Cfr. p. es. l'art. 156 (estorsione) oppure l'art. 181 CP (coazione).
12 Nel disegno di legge originario del Consiglio federale le due norme contenute negli art. 143 e 143bis erano unificate (cfr. FF 1991 II 829). In questa versione iniziale, l'atto compiuto senza fine di lucro era considerato una variante della fattispecie principale.
13 Cfr. ibid.
14 Cap. 2.2.5.
15 N. 53 del rapporto esplicativo della Convenzione (cfr. nota 1).