Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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zione si discosta dall'articolo 2 lettera g dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)3, in cui si fa riferimento ai dati che i fornitori di servizi registrano per certificare gli invii. Il concetto viene analizzato più in dettaglio nella parte della Convenzione dedicata al diritto processuale4. Tuttavia, all’atto pratico, le definizioni dei termini della Convenzione non si differenziano in modo sostanziale dai concetti utilizzati in Svizzera.

2.2 Capitolo II: Provvedimenti da adottare a livello nazionale

2.2.1 Articolo 2 – Accesso illegale a un sistema informatico

L'articolo 2 della Convenzione intende uniformare la punibilità dell'attività di hacking su scala internazionale. Devono essere puniti tutti coloro che accedono illecitamente e senza autorizzazione a un sistema informatico o a parte di esso. Le Parti possono presentare una dichiarazione5, in base alla quale, per considerare sanzionabile l'accesso a un sistema informatico, devono sussistere ulteriori condizioni quali la violazione di misure di sicurezza, l'intenzione di procurarsi dati, un altro intento illegale oppure il collegamento a un altro sistema informatico.

L'articolo 143bis del Codice penale svizzero (CP)6 sanziona l'accesso illecito a dati da parte dei cosiddetti hacker. In base a tale articolo è punibile chiunque, senza fine di lucro, si introduca indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso.

I requisiti dell'articolo 2 della Convenzione vengono essenzialmente soddisfatti dall'articolo 143bis CP. L'unica differenza consiste nel presupposto della protezione del sistema previsto da quest'ultimo. Non è tuttavia necessario modificare l'articolo, ma basta dichiarare che, affinché sussista il reato, è necessario che vengano violate le misure di sicurezza del sistema7. Altre dichiarazioni in merito all'articolo 2 della Convenzione appaiono invece superflue. La legislazione non deve essere ulteriormente adeguata in relazione a questo punto.

Il tenore dell'articolo 143bis CP, secondo cui è punibile l'azione commessa senza fine di lucro, è stata più volte criticata dalla dottrina8, che contesta il fatto che ai sensi di tale articolo un soggetto che agisce per curiosità è passibile di sanzione, mentre, in determinate circostanze, un soggetto che agisce a fine di lucro rimane impunito. Questa concezione non tiene conto del fatto che l'accesso a un sistema di elaborazione di dati con intento di lucro è spesso finalizzato a procurare dati elettronici per l’utilizzo in proprio o da parte di terzi. In questo caso, la punibilità è garantita

3 RS 780.11

4 Art. 14 segg.

5 Cfr. art. 40 della Convenzione.

6 RS 311

7 Una dichiarazione di uguale o simile tenore in merito all'art. 2 è già stata rilasciata da alcuni Stati aderenti; cfr. il corrispondente elenco delle dichiarazioni degli Stati all'indirizzo http://conventions.coe.int/. La possibilità di esprimere dichiarazioni e riserve è stata esplicitamente prevista al momento della stesura della Convenzione come parte integrante del testo volutamente semplice (cfr. n. 49 e 50 del rapporto esplicativo della Convenzione, nota 1).

8 Ph. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 25 ad art. 143bis; S. Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, San Gallo 2008, n. 10 ad art. 143bis.