Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine

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ACNUR: la modifica proposta di fatto porterebbe ad un’ulteriore clausola di esclusione tra quelle elencate in via esaustiva nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati. In relazione al servizio militare, il perseguimento penale e/o la sanzione per renitenza o diserzione possono rappresentare una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento come rifugiato. Ciò vale se la sanzione è, ad es., sproporzionatamente severa o se sono violati gli standard stessi dei diritti umani o se le disposizioni o condizioni del servizio militare sono così dure da equivalere ad una persecuzione. In particolare, nel caso dei disertori eritrei, la Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Said contro i Paesi Bassi8 ha indicato che la sanzione dei disertori eritrei rappresenta un trattamento inumano e che va riconosciuto lo status di rifugiato. Contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo del DFGP, l'ACNUR ritiene che i disertori e i renitenti che potrebbero essere sottoposti a un trattamento inumano al ritorno nel loro Paese d’origine, non solo debbano essere ammessi provvisoriamente ma debbano anche essere riconosciuti come rifugiati. Indipendentemente dalla questione dello status di rifugiato, le persone che vengono costrette a partecipare ad azioni militari condannate dalla comunità internazionale o che vengono punite se non vi partecipano, non dovrebbero essere rimandate nel loro Paese di origine. Ciò vale anche nel caso di una sanzione per diserzione o rifiuto di prestare servizio militare, che equivale ad una persecuzione.

Altre osservazioni

PEV: sebbene non sia necessaria una modifica della legge per le persone non perseguitate da uno Stato, si propone la seguente integrazione dell’articolo 3 capoverso 2 LAsi: "Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Ciò può essere perpetrato o minacciato dallo Stato o meno. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile."

Nessuna osservazione

GVA, FMH, SIAA, CSP, Unique

Art. 10 cpv. 2: Messa al sicuro e confisca di documenti

2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, all’attenzione dell’Ufficio federale, i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento atto a fornire indicazioni sull’identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.

Consenso

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PPD, PEV, PLR, UDC

Cerchie interessate: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, IGFM, CDCGP, migratio, SAC, fcps, USAM, CRS, UCS, Stimme der MigrantInnen, ASUSC, ACNUR, FSFP

BL: anche le autorità cantonali possono in singoli casi applicare questa nuova disposizione che è funzionale all’esecuzione delle decisioni in materia di allontanamento.

CRS: non respinge espressamente la proposta ma richiede che venga integrata analogamente a quanto proposto da AInt, OSAR e PS. Inoltre, i documenti confiscati dovrebbero essere messi a disposizione in caso di necessità, ad es. nel quadro di una procedura matrimoniale.

Rifiuto Cantoni: NE

Partiti: PCS, I Verdi, PS

8 Corte europea dei diritti dell‘uomo, Said v. The Netherlands. 2345/02, 5 luglio 2005, Rn. 54, disponibile all‘indirizzo: http://www.ACNUR.org/refworld/docid /42ce6 edf4.html. pagina 16