Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
presso gli aeroporti possono essere autorizzati a trattare in MIDES i dati personali di cui al capoverso 2 lettere a, c ed d. L’Ufficio federale si assicura che rispettino le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
5 Se la domanda d'asilo è depositata in un aeroporto, l'autorità competente può inoltre, in virtù dell'articolo 22 capoverso 1, registrare in MIDES dati sui motivi d'asilo. L’Ufficio federale si assicura che l’autorità rispetti le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
6 Hanno accesso a MIDES i collaboratori dell'Ufficio federale, nonché i terzi e le autorità incaricate secondo i capoversi 4 e 5, nella misura in cui l’adempimento dei loro compiti lo richieda.
7 I dati personali di cui al capoverso 2 lettera a sono ripresi nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
8 L'Ufficio federale è responsabile per la sicurezza di MIDES e per la liceità del trattamento dei dati personali.
9 Il Consiglio federale disciplina:
a. l'organizzazione e l'esercizio di MIDES;
b. l’elenco dei dati personali da trattare;
c. i diritti d’accesso;
d. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
e. la durata di conservazione dei dati;
f. l'archiviazione e la distruzione dei dati dopo lo scadere del termine di conservazione.
Consenso
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: PPD, PEV, PLR, UDC
Cerchie interessate: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, IGFM, CDCGP, migratio, SAC, fcps, USAM, CRS, UCS, Stimme der MigrantInnen, ASUSC, ACNUR, FSFP
BL: bisogna assicurare che i dati rilevati in MIDES siano trasferiti in SIMIC e possano essere da lì richiamati.
VS: è utile che i Cantoni abbiano accesso al sistema d’informazione per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti (MIDES).
ZH: la polizia cantonale deve avere accesso alla banca dati e potervi redigere, in particolare, i verbali ai sensi del capoverso 2 lettera b. L’elenco dei terzi autorizzati deve essere di conseguenza integrato e va cancellata la limitazione di accesso ai dati di cui alle lettere a, c e d. Il sistema d’informazione "MIDES" per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti dovrebbe quindi esser obbligatoriamente messo a disposizione dei Cantoni perché ne prendano visione. L’articolo 100a capoverso 6 LAsi deve essere conseguentemente integrato.
AVZ, ASUSC: tutti gli ufficiali dello stato civile devono avere automaticamente accesso a MIDES e SIMIC.
Rifiuto Cantoni: NE,
Partiti: PCS, I Verdi, PS
Cerchie interessate: AInt, aids.ch, asylbrücke, Binational, GDS, EFS, FIZ, HEKS, SOS,
sans-papiers, OSAR, USS, USDC, ADD, Tdf, Tdh, TS, FSFP
Nessuna osservazione
SH, TAF, Caritas, FfdF, FMH, Friedensbrugg, GVA, CDI, Quakers, CRS, SIAA, CSP, Unique
Art. 102a cpv. 1, 2 (nuovo): Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale
1 Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l’Ufficio federale di statistica comunica periodicamente all’Ufficio federale, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull’asilo che ricevono prestazioni dell’aiuto sociale pubblico.
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