Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati
discussione relativa a come comportarsi con chi riceve da lungo tempo le prestazioni del soccorso d’emergenza deve essere ancora affrontata da Confederazione e Cantoni.
GL, SH: si vedano le osservazioni relative all’articolo 111b LAsi.
GR: questa norma può comportare un ulteriore riversamento dei costi nel rapporto tra Confederazione e Cantoni perché la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per il soccorso di emergenza che non dipende dall’effettiva durata del soggiorno (così anche FR). Di conseguenza, da un punto di vista finanziario, i Cantoni hanno un grande interesse che procedure ed esecuzione siano rapide. GR richiede che si regolamenti ex novo l’assunzione dei costi per i mezzi di impugnazione straordinari e nel caso di sospensione di un’esecuzione dell’allontanamento (così anche FR: la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza deve essere ridefinita per le domande di riesame). Anche in questi casi la Confederazione dovrebbe da ora in poi corrispondere ai Cantoni tutta la somma forfettaria globale fino alla conclusione della procedura e/o fino all’abrogazione della sospensione, visto che i Cantoni non hanno la possibilità di influire sulla durata della procedura (per analogia anche LU e ZH: in caso di sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento, la Confederazione deve farsi carico dei relativi costi del soccorso di emergenza).
SH: non può accettare senza riserva la proposta a causa del riversamento dei costi sui Cantoni, che ci si deve attendere. Il DFGP deve stabilire tempi certi per il trattamento delle domande multiple e di riesame. Se non è possibile rispettarli, andrà rimborsata ai Cantoni la somma forfettaria globale in via retroattiva.
UR: è d’accordo in linea di principio ma richiede che la Confederazione nel caso di mezzi d’impugnazione straordinari (riesame, revisione; cfr. art. 111b ss. LAsi) e della sospensione dell'esecuzione dell’allontanamento si faccia pienamente carico dei costi durante l’ulteriore soggiorno. L’esclusione dall’aiuto sociale in caso di domande multiple viene accolta favorevolmente in linea di principio. La Confederazione deve tuttavia anche in questo caso farsi carico dei costi durante l’intera durata della procedura.
PEV: è favorevole alla proposta a condizione che si riduca notevolmente la durata del trattamento delle domande di riesame e multiple.
UDC: è favorevole alla proposta ma richiede ulteriori misure contro gli incentivi sbagliati per chi è ammesso in via provvisoria. Propone la seguente formulazione all’articolo 82
capoverso 1 LAsi: "La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato sono escluse dall’aiuto sociale."
TS: concorda con la misura nel punto secondo il quale le persone che depositano domanda di riesame sono equiparate a quelle che presentano una nuova domanda. È accettabile che l’autorizzazione ad esercitare un’attività lucrativa sia considerata estinta e che l’aiuto sociale sia sostituito dal soccorso di emergenza (cfr. art. 82 cpv. 2 e art. 43 cpv. 2 nonché le osservazioni relative agli articoli 111b ss. LAsi).
Rifiuto
Cantoni: BE, NE, OW, SO, TI, VD, VS (piuttosto contrario)
Partiti: PCS, I Verdi, PS
Cerchie interessate: AInt, aids.ch, Binational, asylbrücke, Caritas, GDS, EFS, FIZ, HEKS, IGFM, CDI, SAC, SOS, sans-papiers, fcps, OSAR, USS, USDC, CRS, UCS (solo rifiuto parziale), ADD, Tdf, Tdh, ACNUR,
BE: già oggi i Cantoni devono sostenere un numero considerevole di persone il cui allontanamento è sospeso, mentre la Confederazione non eroga più sussidi per l’aiuto sociale. Con la disciplina proposta, il gruppo di persone per le quali i Cantoni non hanno margine d’azione, aumenterà. Se è vero che è ragionevole impedire gli incentivi a depositare domande multiple e di riesame votate all’insuccesso, questi sforzi non devono essere fatti a spese dei Cantoni (per analogia anche TI). Bisogna inoltre presupporre che le persone interessate percepiscano il soccorso di emergenza per periodi più lunghi della media perché le procedure presso il Tribunale amministrativo federale si protraggono a lungo. La Confederazione deve garantire che l'indennità ai Cantoni per il gruppo di soggetti in questione copra le spese effettive. Questo non avviene con l’attuale somma forfettaria per il
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