Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 91 cpv. 4 (abrogato): Altri sussidi
Art. 91 cpv. 4
4 Abrogato
Consenso
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, , GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, TG, UR, VD,
VS, ZG, ZH, SH
Partiti: PPD, PEV, PLR, PS, UDC
Cerchie interessate: AInt, asylbrücke, AVZ, Caritas, ACS, CP, CFM, FER, FSA, HEKS,
CDI, CDCGP, migratio, SAC, fcps, OSAR, USAM, CRS, ADD, Stimme der MigrantInnen,
ASUSC, ACNUR, FSFP
GE, GR: si vedano le osservazioni relative all’articolo 55 LStr.
OW: propone di formulare nella legge sull’asilo un rimando alla LStr.
PS, AInt, Caritas, HEKS, CDI, OSAR, ADD: non hanno obiezioni al fatto che nella LAsi si regolamentino ex novo i sussidi finanziari della Confederazione per l’integrazione professionale e sociale. Cfr. però le osservazioni relative all’articolo 55 LStr.
Rifiuto
Cantoni: NE, SZ (piuttosto contrario), TI, FR
Partiti: PCS, I Verdi
Cerchie interessate: aids.ch, Binational, GDS, EFS, FIZ, IGFM, SOS, sans-papiers, USS, USDC, UCS, Tdf, Tdh, TS
SZ: si rammarica che con la cancellazione dell’articolo 91 capoverso 4 LAsi si elimini la possibilità dei sussidi finanziari per i progetti integrativi. Il nuovo tenore dell'articolo 55 LStr non può sostituire interamente l’attuale disposizione. La questione sarebbe particolarmente rilevante nel momento in cui la Confederazione accogliesse in Svizzera nuovamente contingenti di rifugiati.
TI: per motivi dettati dalla sicurezza del diritto ha più senso regolare tale disposizione nella LAsi invece che nella LStr.
IGFM: si vedano le osservazioni relative all’articolo 55 LStr.
Nessuna osservazione
TAF, FfdF, FMH, Friedensbrugg, GVA, Quakers, SIAA, CSP, Unique
Art. 100a (nuovo): Sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti (MIDES)
1 L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione (MIDES) per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti. Tale sistema consente il trattamento dei dati personali di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità secondo l'articolo 3 lettere c ed d della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. Consente inoltre il controllo delle pratiche, lo svolgimento della procedura d'asilo nonché la pianificazione e l'organizzazione della sistemazione negli alloggi.
2 MIDES contiene i dati personali seguenti:
a. dati riguardanti l'identità delle persone registrate, segnatamente cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, etnia, religione, stato civile, indirizzo, nome dei genitori;
b. verbali degli interrogatori sommari effettuati presso i centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti secondo gli articoli 26 capoverso 2 e 22 capoverso 1;
c. dati biometrici;
d. dati riguardanti l'alloggio e lo stato della pratica.
3 I richiedenti l'asilo vanno informati segnatamente sullo scopo del trattamento dei dati e sulle categorie dei destinatari dei dati.
4 I terzi incaricati dall'Ufficio federale di procurare i dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di garantire l'amministrazione e l'assistenza nei centri di registrazione e di procedura e negli alloggi
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