Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine

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2. Legge federale sugli stranieri (LStr)

2.1. Osservazioni relative alle singole disposizioni

Art. 55 (nuovo): Contributi finanziari

1 La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione professionale e sociale degli stranieri, compresi i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno.

2 I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese dell'aiuto sociale secondo l'articolo 87 e gli articoli 88 e 89 della legge sull'asilo, sono versati in via forfettaria. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone. È fatto salvo un finanziamento secondo il capoverso 3.

3 Gli altri contributi sono versati per il finanziamento e la promozione di programmi cantonali di integrazione e per progetti di portata nazionale. Di regola, i contributi sono accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese. Il coordinamento e l'espletamento delle attività nel quadro dei progetti possono essere affidati a terzi.

4 L’importo annuo massimo dei contributi secondo il capoverso 3 è fissato nel preventivo.

5 Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina le modalità d’applicazione secondo il capoverso 3.

Consenso

Cantoni: AG, AI, BS, GL, JU, LU, NW, SG, SO, TG, TI, UR, ZH, SH, AR

Partiti: PPD, PLR, UDC

Cerchie interessate: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, IGFM (consenso sui cpv. 1 e 3-5)

CDCGP, migratio, SAC, fcps, USAM, CRS (consenso sui cpv. 1 e 3-5), UCS (consenso sui cpv. 1 e 3-5), Stimme der MigrantInnen, ASUSC, ACNUR, FSFP

LU: bisogna garantire che la Confederazione non si tiri parzialmente indietro per quanto attiene l’aiuto per l’integrazione per rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente.

ZG: il versamento di somme forfettarie è meno oneroso dal punto di vista amministrativo per i Cantoni rispetto all’elaborazione di piani per i programmi d'integrazione. Va garantito che questa disposizione non funga da base per ulteriori misure di risparmio.

asylbrücke: richiede un’integrazione del capoverso 1 in cui si citi anche l’integrazione linguistica. Si richiede inoltre che il capoverso 2 venga adeguato: la penultima frase introduce due criteri oggettivamente del tutto nuovi ("obiettivi sociopolitici", e "determinati gruppi di persone") che non sono definiti da nessuna parte. È più sensato che la legge si attenga alle finalità formulate al capoverso 1, il che implica anche che la possibile restrizione "a determinati gruppi di persone", non ulteriormente definita e motivata, venga cancellata senza essere sostituita.

Rifiuto

Cantoni: BE, BL, FR, GE, GR, NE, OW (piuttosto contrario), SZ, VD, VS, ZG

Partiti: PCS, PEV, I Verdi, PS

Cerchie interessate: AInt, aids.ch, asylbrücke, Binational, Caritas, GDS, EFS, FIZ, HEKS, IGFM (rifiuto del cpv. 2), SOS, sans-papiers, OSAR, USS, USDC, CRS (rifiuto del cpv. 2),

UCS (rifiuto del cpv. 2), ADD, Tdf, Tdh, TS

BE, AInt, Caritas, HEKS, SOS, OSAR, CRS, ADD: non hanno obiezioni al fatto che i contributi finanziari della Confederazione per l’integrazione professionale e sociale siano regolamentati ex novo nella LStr. Con la disposizione dell’articolo 55 capoverso 2 LStr, ultima frase ("È fatto salvo un finanziamento secondo il capoverso 3"), si crea però un fondamento nascosto per future possibili misure di risparmio della Confederazione ed esso va cancellato (per analogia anche BE, FR, GE, OW, SZ, VD, VS, ZG, PS, IGFM, CDI, UCS).

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