Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine
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Il versamento di contributi federali nel quadro dei programmi cantonali viene però accordato unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese (art. 55 cpv. 1 e 3 LStr). Se non c’è una congrua partecipazione, la Confederazione può rifiutare i pagamenti. In base a questa restrizione, peraltro condivisibile, c’è il pericolo che non arrivino contributi né ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 né ai sensi del capoverso 3 LStr. In base all’articolo 55 capoverso 2 proprio i Cantoni e/o i Comuni che non intraprendono o che intraprendono poche misure di integrazione a favore di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente, potrebbero non essere più sostenuti finanziariamente (per analogia anche UCS). Anche se questo è giusto dal punto di vista della Confederazione, è problematico per i rifugiati (per analogia anche UCS). L’integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente dovrebbe essere finanziata innanzitutto dalla Confederazione perché essi sono attribuiti ai Cantoni in base alla LAsi (per analogia anche UCS). La Confederazione dovrebbe perlomeno versare il contributo minimo per l’integrazione sotto forma di contributi individuali. Se i Cantoni non intraprendono misure proprie per l'integrazione, i contributi dovrebbero poter essere corrisposti alle organizzazioni che forniscono tali prestazioni.
BE: riconosce in linea di principio che non si dovrebbero integrare le persone con una procedura d’asilo in atto finché non è chiaro se possano restare in Svizzera. Molti richiedenti l’asilo restano bloccati in questo statuto perché non è possibile evadere le loro domande rapidamente, sebbene sia molto probabile che vengano poi riconosciuti come profughi o ammessi provvisoriamente. Per questi gruppi si dovrebbe poter continuare a finanziare l’integrazione. Il capoverso 1 andrebbe formulato in modo che si possa tenere conto di tali eventualità. La disposizione crea un margine d’azione in parte poco chiaro (per analogia anche SZ). Per il resto, la formulazione sulle modalità con le quali si configurerebbe un’indennità alternativa alle somme forfettarie per l’integrazione è troppo poco chiara.
BL, SZ: va respinta la restrizione a determinati gruppi perché bisogna offrire l’integrazione a tutte le persone che possono restare in Svizzera.
FR: l’introduzione di questa disposizione è prematura, anche in relazione alla mozione Schiesser (06.3445), che incarica il Consiglio federale di elaborare una legge quadro per l’integrazione.
GR: la Confederazione deve continuare a versare le somme forfettarie per l’integrazione per i rifugiati riconosciuti, per le persone ammesse provvisoriamente e per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, indipendentemente dalla partecipazione alle spese del Cantone (per analogia anche SZ). Allo stesso modo, il versamento delle somme forfettarie per l’integrazione deve avvenire esclusivamente dal momento del riconoscimento come rifugiato e la decisione relativa all’ammissione provvisoria ovvero al bisogno di protezione, senza tenere conto delle competenze finanziarie esistenti in quel momento (per analogia anche VD).
SZ: critica che con la cancellazione dell’articolo 91 capoverso 4 LAsi si annulli la possibilità dei contributi finanziari per progetti di integrazione. Il nuovo tenore dell'articolo 55 LStr non riesce a sostituire pienamente questa disposizione. La questione sarebbe particolarmente rilevante se la Confederazione ammette nuovamente in Svizzera contingenti di rifugiati. Richiede che il capoverso 5 sia integrato da una disposizione che obblighi il Consiglio federale a collaborare con i Cantoni nel definire le aree oggetto della promozione e che li consulti in precedenza. I Cantoni devono poter co-decidere su quali punti concentrasi nella promozione dell'integrazione.
VD: propone una uniformazione delle modalità d finanziamento (cpv. 2 und 3), ad es. sotto forma di un piano di misure.
CDI: il processo CTA per l’ulteriore sviluppo della politica d’integrazione svizzera non è ancora concluso. È ipotizzabile che nel corso del processo risultino anche per il futuro cofinanziamento da parte della Confederazione nuovi compiti, nuovi requisiti e nuove priorità. Bisognerebbe quindi considerare solo in quel momento come modificare le basi legali. La CDI suggerisce che nella formulazione i contributi finanziari non siano limitati solo a programmi e progetti cantonali di portata nazionale e richiede di riesaminare il capoverso 2 affinché non si impedisca che - solo per la restrizione temporale di sette anni - le persone
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