Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine
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anche migratio). Bisogna temere che i richiedenti l’asilo siano informati, solo nel momento della notificazione dell’allontanamento, sul fatto che la Svizzera ha fatto domanda di presa in carico ad un altro Stato Dublino e che, contemporaneamente alla notifica della decisione, vengono carcerati. Questo, nella pratica, rende impossibile la presentazione entro i termini di un eventuale ricorso col coinvolgimento della rappresentanza legale.
migratio: bisognerebbe attendere ad introdurre questa misura fino a quando si può fare un bilancio della procedura Dublino.
SAC: la problematica dei casi Dublino può essere meglio affrontata col concetto di specifici centri di transito perché durante la permanenza nel centro di transito si può essere stabilito se si tratti di un caso Dublino. In questo modo gli interessati possono essere informati dell’imminente trasferimento in un altro Stato Dublino e si può impedire che si rendano irreperibili.
CRS: l’applicazione della carcerazione dovrebbe essere possibile in linea di principio solo dopo la notifica della decisione d’asilo e solo se c’è un rischio fondato di fuga. Assieme alla decisione di carcerazione in caso di "riscontro Eurodac" positivo, si mina la protezione giuridica e si viola il principio di non respingimento. Se il rifiuto dei motivi di detenzione non dovesse essere accolto, la CRS ammonisce che la misura coercitiva sia applicata in modo estremamente cauto con le persone vulnerabili.
Tdh: rimanda al rapporto del 7 novembre 2006 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale su Protezione dei fanciulli e misure coercitive nel diritto degli stranieri. La Convenzione sui diritti dell’infanzia di per sé non vieta la carcerazione di minori. Nelle direttive dell’ACNUR si suggerisce chiaramente agli Stati di non carcerare i bambini. Inoltre, l’articolo 37 della Convenzione sui diritti del’infanzia sancisce che la detenzione di un fanciullo deve costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile. Le disposizioni previste non sono compatibili con questa norma. Esse pregiudicano lo sviluppo del minore e altri diritti fondati sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia.
TS: l’urgenza di questo inasprimento non è giustificata. Una misura come questa dovrebbe essere presa in considerazione solo dopo aver fatto un bilancio della procedura Dublino.
ACNUR: in considerazione del benessere del minore, in generale i minori non accompagnati o separati dai loro genitori non dovrebbero essere carcerati.
Nessuna osservazione
TAF, Caritas, FfdF, FMH, Friedensbrugg, GVA, CDI, Quakers, SIAA, CSP, Unique
Art. 76 cpv. 1 lett. b numero 1: Carcerazione in vista di rinvio coatto
1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:
b. incarcerare lo straniero se:
1. sono dati i motivi di cui all’articolo 75 capoverso 1 lettera b, c, g, h o capoverso 1bis,
Consenso
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: PPD, PLR, UDC
Cerchie interessate: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, CDCGP, fcps, USAM, UCS, Stimme der MigrantInnen, ASUSC, FSFP
BL, GR, OW, SH, SG, TI, UR, ZH, PPD, UDC: cfr. osservazioni relative all’articolo 75 capoverso 1bis LStr.
PPD: attribuisce grande valore al fatto che un trasferimento di richiedenti l’asilo avvenga, nel quadro dell’accordo di Dublino, solo verso Stati che rispettano la Convenzione di Ginevra sui rifugiati.
UDC: il Consiglio federale deve provvedere affinché ricondurre un richiedente l’asilo nello Stato competente secondo Dublino non comporti costi aggiuntivi eccessivi per la Svizzera.
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