Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine

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Art. 75 cpv. 1bis (nuovo): Carcerazione preliminare

1bis La carcerazione secondo il capoverso 1 può essere ordinata anche se un richiedente l'asilo nega dinnanzi alla competente autorità di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto oppure di aver presentato una domanda d'asilo in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. La disposizione della carcerazione presuppone che lo Stato interessato abbia approvato la domanda di trasferimento del richiedente l'asilo secondo gli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 200310.

Consenso

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR (d’accordo in linea di principio), JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PPD, PLR, UDC

Cerchie interessate: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, CDCGP, fcps, USAM, UCS, Stimme der MigrantInnen, ASUSC, FSFP

BL: la carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di rinvio coatto sono uno strumento importante per impedire che il richiedente in questione non sia più reperibile e per garantire l’esecuzione dell’allontanamento (per analogia anche TI, UR, PPD). La proposta dovrebbe riferirsi anche alle persone che comunicano un soggiorno in un Stato Dublino (così anche

SG, ZH).

GR: non respinge la proposta di una "carcerazione Dublino" ma dichiara che essa tiene troppo poco conto delle esigenze dei Cantoni e non è efficace rispetto allo scopo. Si dovrebbe poter incarcerare la persona interessata già nel momento in cui vi sono indicazioni di un soggiorno in un altro Stato Dublino. Inoltre la disposizione andrebbe riformulata in modo da includere anche le persone che soggiornano illegalmente (per analogia OW, SG,

ZH, UDC).

SH: propone di considerare tale carcerazione negli adeguamenti a venire della LStr per il recepimento della direttiva UE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

ZH: presuppone che anche l’UFM possa disporre la carcerazione preliminare.

Rifiuto Cantoni: NE

Partiti: PCS, PEV, I Verdi, PS

Cerchie interessate: AInt, aids.ch, asylbrücke, Binational, GDS, EFS, FIZ, HEKS, IGFM,

migratio, SAC, SOS, sans-papiers, OSAR, USS, USDC, CRS, ADD, Tdf, Tdh, TS, ACNUR

PS, AInt, HEKS, SOS, OSAR, ADD; per analogia ACNUR: la Commissione europea ha

elaborato di recente proposte di modifica all’Ordinamento Dublino, allo scopo di eliminare i difetti applicativi in fase di attuazione. La proposta della Commissione prevede una decisione di carcerazione solo come eccezione e solo dopo la notificazione della decisione d’asilo. Inoltre non deve essere disponibile alcun mezzo più lieve e il pericolo di fuga deve essere notevole. L’attuazione di questa proposta escluderebbe la carcerazione preliminare proposta per i casi Dublino. Inoltre, spesso gli interessati non sono in grado di consultare una rappresentanza legale. I ricorsi nelle procedure Dublino non hanno alcun effetto sospensivo e il termine di ricorso è limitato a cinque giorni lavorativi.

Con l’introduzione di ulteriori fattispecie per la carcerazione non è più garantito il diritto ad un ricorso effettivo secondo l’articolo 13 CEDU (per analogia IGFM, CRS).

GDS, SOS: non è lecito carcerare preventivamente i richiedenti l’asilo, per i quali è competente un altro Stato, solo perché esiste la possibilità che l’interessato non sia più reperibile. In questo modo si ledono i diritti fondamentali degli interessati (per analogia

10 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (Gazzetta ufficiale n. L 050 del 25/02/2003, p. 1) pagina 48