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Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 7 pagine
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i primi due anni della concessione, il costo previsionale è precisato direttamente nella pubblica gara.
3 Il costo effettivo deve essere presentato all’UFCOM al più tardi due mesi dopo la fine dell’anno. Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all’UFCOM tutti i dati necessari al relativo controllo.
6 L’UFCOM può chiedere un audit sui dati contabili e sul calcolo del costo.
Titolo prima dell’art. 26a
Capitolo 4 Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici
Art. 26a Indicazione del numero chiamante
1 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire che il numero chiamante indicato ad ogni collegamento sia un numero valido.
2 Devono indicare il numero telefonico assegnato al cliente per il servizio abbinato al collegamento attivato. Gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione che contribuiscono al collegamento non sono autorizzati a modificare i numeri telefonici indicati.
3 I fornitori del servizio telefonico pubblico possono permettere ai loro clienti di indicare altri numeri telefonici sui quali vantano un diritto d’utilizzazione. Devono verificare tale diritto d’utilizzazione almeno ogni sei mesi.
4 I numeri telefonici indicati devono essere provvisti di una segnalazione che riveli se il numero è stato indicato dal fornitore del collegamento o dal cliente chiamante.
5 I fornitori del servizio telefonico pubblico non sono autorizzati a indicare, quali numeri chiamanti, i numeri telefonici dei gruppi 0900, 0901 e 0906.
Art. 30 cpv. 1 e 1bis
1 Finché non sarà tecnicamente possibile istradare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate d’emergenza provenienti dall’ubicazione principale indicata nel contratto d’abbonamento. Lo stesso vale per la localizzazione delle chiamate d’emergenza, qualora il numero telefonico del cliente sia indicato ai sensi dell’articolo 26a.
1bis I fornitori si assicurano che i clienti siano a conoscenza di queste restrizioni e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano che per le chiamate d’emergenza devono impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione più adatto.