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Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 7 pagine
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tenuto a comunicare gratuitamente a un nuovo delegato o all’UFCOM i dati personali in suo possesso al momento in cui cessa le sue attività di conciliazione.
Art. 61 cpv. 3
Abrogato
Art. 70 cpv. 1 lett. c e d nonché 2
1 Le domande di decisione in materia di accesso devono comprendere i dati seguenti:
c. il formulario dell’UFCOM, se la domanda è motivata dalla posizione dominante della parte citata in giudizio e se è impugnata da quest’ultima.
d. Abrogata
2Abrogato
II
L’ordinanza dell’11 dicembre 19783 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1 lett. p e q
1Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:
p. servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni;
q. prestazioni quali i servizi d’informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione;
Art. 11b cpv. 2
2 Le relative tasse possono essere riscosse solo dopo che il consumatore ha ricevuto i dati di cui al capoverso 1 e ha confermato espressamente, tramite il proprio apparecchio mobile, di avere accettato l’offerta.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
.... In nome del Consiglio federale svizzero: