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Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 7 pagine

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tenuto a comunicare gratuitamente a un nuovo delegato o all’UFCOM i dati personali in suo possesso al momento in cui cessa le sue attività di conciliazione.

Art. 61 cpv. 3

Abrogato

Art. 70 cpv. 1 lett. c e d nonché 2

1 Le domande di decisione in materia di accesso devono comprendere i dati seguenti:

c. il formulario dell’UFCOM, se la domanda è motivata dalla posizione dominante della parte citata in giudizio e se è impugnata da quest’ultima.

d. Abrogata

2Abrogato

II

L’ordinanza dell’11 dicembre 19783 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. p e q

1Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:

p. servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni;

q. prestazioni quali i servizi d’informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione;

Art. 11b cpv. 2

2 Le relative tasse possono essere riscosse solo dopo che il consumatore ha ricevuto i dati di cui al capoverso 1 e ha confermato espressamente, tramite il proprio apparecchio mobile, di avere accettato l’offerta.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

.... In nome del Consiglio federale svizzero:

3 RS 942.211