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Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 7 pagine

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Art. 31 cpv. 2bis, 3, 4 e 4bis

2bis Alle stesse condizioni di prezzo danno ai fornitori che offrono un servizio di collegamento ai clienti non iscritti nell’elenco ma disponibili a essere raggiunti nell’ambito di tale servizio la possibilità di accedere online ai dati seguenti:

a. il cognome e il nome o la ragione sociale del cliente;

b. il suo indirizzo completo;

c. l’elemento d’indirizzo attraverso il quale è possibile contattarlo.

3 Allo scopo di adempiere agli obblighi di cui ai capoversi 1, 2 e 2bis possono avvalersi della collaborazione di terzi, sulla base di un contratto.

4 Chi ha ottenuto dati dell’elenco conformemente ai capoversi 2 e 2bis deve garantirne l’integrità; non può in alcun caso modificarne il contenuto.

4bis I fornitori di un servizio di collegamento non possono né pubblicare i dati di cui al capoverso 2bisné fornire a terzi l’elemento d’indirizzo attraverso il quale è possibile contattare, nell’ambito di tale servizio, un cliente non iscritto nell’elenco.

Art. 34 cpv. 1

1 Se, nonostante l’esistenza di una domanda corrispondente, in una determinata zona le linee affittate conformi alle norme internazionali non sono disponibili, o lo sono solo in parte, la ComCom obbliga i fornitori a porre rimedio a questa situazione nelle loro zone. A tale scopo, essa tiene conto dell’infrastruttura disponibile nella zona e affida il compito al fornitore più adatto.

Art. 35 cpv. 2

2 Per i servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS, nell’ambito del presente capitolo si applicano soltanto gli articoli 36 capoversi 4 e 5, 38 capoverso 4, 40 e 41.

Art. 47 cpv. 3

3 I fornitori di servizi di telecomunicazione informano i loro clienti, su ogni fattura, dell’esistenza dell’organo di conciliazione. Nel caso delle comunicazioni prepagate, sono tenuti a farlo ad ogni ricarica effettuata dal cliente titolare del collegamento. Devono sempre segnalare che l’organo di conciliazione è competente anche per controversie in materia di servizi a valore aggiunto.

Art. 48 cpv. 1

1 L’organo di conciliazione può elaborare i dati personali concernenti le parti della controversia, purché ciò sia necessario allo svolgimento dei compiti affidatigli e all’ottenimento del pagamento dovuto dalle parti. Può conservare i dati in questione al massimo per cinque anni dopo la conclusione della procedura di conciliazione. È