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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
Art. 23 Mancato verificarsi delle conseguenze della violazione
dell’obbligo di notificazione
1 Le conseguenze della violazione dell’obbligo di notificazione subentrano soltanto se la richiesta scritta di informazioni dell’impresa di assicurazione (art. 15 cpv. 1) rinvia in maniera chiara e riconoscibile all’obbligo di notificazione e alle conseguenze della violazione dell’obbligo di notificazione. È fatto salvo il caso dell’articolo 21.
2 Nonostante la violazione dell’obbligo di notificazione, l’impresa di assicurazione non può fare valere i diritti ai sensi degli articoli 18–21 se:
a. il fatto sottaciuto o inesattamente notificato non sussiste più prima che si sia verificato l'evento;
b. l’impresa di assicurazione ha occasionato la reticenza;
c. l’impresa di assicurazione conosceva o doveva conoscere la fattispecie di rischio sottaciuta o notificata in maniera inesatta;
d. lo stipulante non risponde a una domanda a lui posta e l’impresa di assicurazione conclude nondimeno il contratto.
3 Il capoverso 2 lettera d non è applicabile se a mente delle altre dichiarazioni dello stipulante si debba considerare che la domanda ha ricevuto una risposta che viola l’obbligo di notificazione.
Sezione 4: Patti speciali
Art. 24 Garanzia di copertura provvisoria
1 Per fondare l’obbligo di prestazione di un’impresa di assicurazione in caso di garanzia di copertura provvisoria basta che i rischi assicurati e il volume della copertura assicurativa provvisoria siano determinabili. A ciò si limita anche l’obbligo di informare dell’impresa di assicurazione.
2 Un premio dev'essere versato, purché sia convenuto o usuale.
3 Se la garanzia di copertura provvisoria è illimitata, se ne può recedere in ogni momento osservando un termine di due settimane, ma essa prende nondimeno fine con la conclusione del contratto definitivo con la pertinente impresa di assicurazione o con un’altra impresa di assicurazione.
4 Le garanzie di copertura provvisoria non sottostanno alle speciali prescrizioni di forma della presente legge.
Art. 25 Assicurazione retrospettiva
1 L’assicurazione può essere riferita a una data anteriore alla conclusione del contratto.
2 L’assicurazione retrospettiva è nulla se il solo stipulante sapeva o doveva sapere che l’evento assicurato si era già verificato.