Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Nel caso di garanzie di copertura provvisoria l’introduzione di un diritto di revoca non è comunque presa in considerazione in ragione della sua breve durata.

Contrariamente alle disposizioni delle direttive europee, che per il diritto di revoca nell’assicurazione sulla vita presuppongono una durata minima contrattuale di almeno sei mesi (art. 35 par. 2 Direttiva 2002/83/CE, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita), il capoverso 1 dell’articolo 7 AP-LCA introduce il diritto di revoca già per contratti della durata di un mese. In proposito l’avamprogetto si ispira all’articolo 6 paragrafo 2 lettera b della Direttiva 2002/65/CE, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, secondo il quale il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni viaggio e bagagli o per altre polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese. Si vuole così garantire l’esclusione dal diritto di revoca di patti che, per la loro breve durata, sono di importanza secondaria.

Secondo l’avamprogetto di revisione la revoca deve avvenire per scritto. Sono inclusi il commercio elettronico e la trasmissione via Fax.

Capoverso 2

Il termine di revoca è fissato uniformemente per tutti i tipi di contratti d’assicurazione e scade due settimane dopo la conclusione, la proroga o la modifica del contratto.

Capoverso 3

Con il riferimento alla scadenza del termine, si precisa ancora una volta che la proposta può essere revocata ancora prima della conclusione del patto giuridico. Il termine è rispettato se la notifica è pervenuta all’impresa di assicurazione oppure è stata consegnata alla Posta svizzera l’ultimo giorno della durata del termine. Come alternativa al modo di ricevimento devono essere incluse anche altre forme di trasmissione, come ad esempio le comunicazioni elettroniche o via Fax.

Art. 8 Effetti della revoca Capoverso 1

La revoca produce i suoi effetti legali ex tunc, il che significa che le prestazioni già fornite devono essere restituite. Ne consegue logicamente che chiunque revochi la propria proposta o la propria dichiarazione di approvazione non può pretendere alcuna prestazione.

Capoverso 2

È inoltre previsto un obbligo di rimborso dei costi dello stipulante, se le circostanze lo giustificano. Si pensi ad esempio a costosi accertamenti medici o tecnici ordinati dall’impresa di assicurazione in vista della conclusione del contratto. In caso di modifiche o proroghe del contratto, si può pretendere unicamente la restituzione delle prestazioni fornite ai fini della modifica o della proroga.

Capoverso 3

Il capoverso 3 stabilisce un’eccezione per i casi in cui l’impresa di assicurazione, nonostante la revoca, sia obbligata da una legge speciale a fornire prestazioni a una