Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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all’esigenza di un interesse economico si intende garantire la necessaria serietà del contratto, richiesta dalla legge per l’attuazione del rapporto contrattuale. La teoria dell’interesse, inoltre, mette a disposizione un sistema applicabile a tutte le assicurazioni, mentre quella dell’oggetto, essendo vincolata alla proprietà del medesimo, può riferirsi in senso stretto unicamente all’assicurazione cose. Per giunta il diritto vigente si basa palesemente sulla dottrina dell’interesse (cfr. ad es. art. 48 LCA), d’altronde già sancita in quasi tutte le normative europee. Di conseguenza, a meno che gli sforzi per il contrario non siano un giorno coronati dal successo, la teoria dell’interesse diventerà parte integrante di un futuro diritto delle assicurazioni europeo.
È dibattuta la questione dell’esistenza dell’interesse anche nell’assicurazione somme. A questo interrogativo molti ordinamenti giuridici europei rispondono affermativamente. L’argomento a favore è che anche nell’assicurazione somme è necessario un indizio della serietà del rapporto contrattuale; quello contrario è che i temuti svantaggi economici non possono essere circoscritti con la stessa precisione come nel caso dell’assicurazione contro i danni. Diverse normative - tra cui quella svizzera negli articoli 74 LCA e 10 capoverso 4 AP-LCA – prevedono che un’assicurazione sulla vita di un terzo può essere contratta solo con suo consenso. Questa esigenza è considerata perlopiù come sufficiente garanzia di serietà nell’assicurazione somme. L’argomento convince unicamente per l’assicurazione sulla vita. L’assicurazione somme può però verificarsi anche in altri rami assicurativi. Da qui l’opportunità di adeguarsi all’interesse economico anche nell’assicurazione somme.
Capoversi 1 e 2
I capoversi 1 e 2 regolano le principali forme di partecipazione di terzi. Bisogna distinguere, da un lato, tra assicurazione per conto proprio e assicurazione per conto di terzi (cpv. 1) e, dall’altro, tra assicurazione propria e assicurazione di terzi (cpv. 2). I primi due concetti si riferiscono agli interessi assicurati. Di norma sono assicurati gli interessi della persona che, in assenza di assicurazione, dovrebbe sopportare il danno.
Nella distinzione tra assicurazione di terzi e assicurazione propria, si tratta di determinare la persona esposta a rischio, rispettivamente il proprietario della cosa assicurata. Si presume che un’assicurazione copra gli interessi della persona esposta a rischio. (cfr. cpv. 3). Sono tuttavia ammesse le assicurazioni proprie per conto di terzi (ad es. assicurazione di cauzioni) o le assicurazioni di terzi per conto proprio (ad es. assicurazione di costruzione contratta dall’imprenditore) che nella prassi hanno una solida posizione.
Capoverso 3
Il capoverso 3 segue il diritto vigente, generalizzandone il principio. Se finora si presumeva che l’assicurazione fosse stipulata per conto proprio (art. 16 cpv. 2 LCA), ora si presume che sia stipulata a favore della persona assicurata. Nelle assicurazioni proprie (a cui si riferisce il diritto vigente) si tratta dello stipulante, nelle assicurazioni di terzi, del terzo assicurato. Questo assunto può essere confutato. Le parti sono tuttavia tenute a garantire la chiarezza mediante le disposizioni contrattuali del caso.