Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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terza persona. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di revoca di un contratto d'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore. Secondo l’articolo 68 capoverso 2 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) l’assicuratore deve notificare all’autorità la sospensione o la cessazione dell’assicurazione. Nei confronti della parte lesa, tuttavia, la mancanza di protezione assicurativa ha effetto solo con la restituzione della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, ma in ogni caso sessanta giorni dopo il ricevimento della notifica dell’assicuratore. Conformemente alle disposizioni della LCStr, per un periodo di tempo limitato sussiste una copertura assicurativa esterna, nonostante l’estinzione del contratto in seguito alla revoca.
In ragione dell’esclusione delle eccezioni di cui all’articolo 65 LCStr, l’impresa di assicurazione non potrebbe far valere l’eccezione nei confronti della parte lesa, nonostante la revoca. In simili casi si deve tenere debito conto della mutata situazione degli interessi mediante un corrispondente obbligo di pagamento dei premi e l’esclusione del regresso nei confronti dell’assicurato.
Art. 9 Oggetto dell’assicurazione
Oltre allo stipulante, i terzi possono essere parte del contratto d’assicurazione in diverse maniere. Perciò l’AP-LCA lascia alle parti un ampio ma non illimitato margine di manovra, tenendo conto dei bisogni della prassi, ma prevedendo anche limitazioni laddove necessario per motivi sociali. Benché le disposizioni vigenti siano sostanzialmente riprese, i punti oscuri e le lacune sono eliminati grazie a una chiara terminologia e a una precisa formulazione delle fattispecie da regolamentare. Gli assunti normativi sono finalizzati alla certezza del diritto.
In Svizzera la teoria dell’interesse, ovvero il principio su cui poggia attualmente la maggior parte degli ordinamenti giuridici europei, è stata respinta a più riprese in passato e le è stata preferita la cosiddetta dottrina dell’oggetto. Secondo questa teoria, l’oggetto dell’assicurazione è sempre una cosa, una persona o un bene. Nella teoria dell’interesse, invece, l’oggetto dell’assicurazione è determinato da un interesse specifico che deve essere assicurato. L’interessato è quindi colui che, in mancanza di un contratto d’assicurazione, dovrebbe legalmente sopportare il danno. Si tiene così particolarmente conto del fatto che, oltre a quello della proprietà, possono esistere anche altri legami giuridici tra una persona e una cosa e che, in caso di danno alla cosa, potrebbe insorgere una perdita patrimoniale per la persona interessata. La possibilità di assicurare cose di terzi nel proprio interesse e cose proprie nell’interesse di terzi corrisponde a un bisogno pratico che merita di essere protetto: si tratta di consentire l’assicurazione anche nei casi in cui la proprietà e il rischio sono scissi, come ad esempio nell’assicurazione di costruzioni. Basta uno sguardo alle condizioni correnti perché sia più che chiaro che in tali situazioni (da decenni) si ricorre regolarmente alla dottrina dell’interesse. Oltre ad avere una funzione descrittiva dell’oggetto dell’assicurazione (interesse assicurato o cosiddetto interesse tecnico), la nozione di interesse assicurato serve anche a distinguere l’assicurazione dalla scommessa. L’assicurazione è finalizzata a coprire una perdita patrimoniale incombente. In assenza di tale interesse economico, si tratta di scommessa, e quindi di una semplice obbligazione naturale. Subordinando la validità dell’assicurazione