Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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Il consumatore è, ai sensi della LCA, una persona fisica che conclude il contratto per uno scopo che non può essere attribuito alla sua attività professionale o commerciale. Per definire i contratti conclusi con consumatori la LCA impiega la descrizione negativa più vasta che si trova, ad esempio, anche nella legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1).
Art. 6 Proposte speciali
L’articolo 6 AP-LCA riprende essenzialmente l’articolo 2 LCA, fissando uniformemente a tre settimane, per ragioni di praticità, il tempo di reazione dell’impresa di assicurazione. In osservanza del principio della ricezione, il termine inizia a decorrere dal momento in cui la risposta è pervenuta all’impresa di assicurazione. Contrariamente al diritto vigente (art. 2 cpv. 3 LCA), anche la proposta di aumentare la somma assicurata rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 6 AP-LCA. Se viene presentata una tale proposta, l’impresa di assicurazione comunica allo stipulante il nuovo premio che può essere da lui rifiutato esercitando il diritto di revoca conferitogli dall’articolo 7 AP-LCA. In questo caso la modifica contrattuale non avviene.
Art. 7 Diritto di revoca
L’articolo 7 AP-LCA prevede per tutti i contratti d’assicurazione un diritto di revoca il cui termine è fissato a 14 giorni. L’avamprogetto va così oltre le direttive UE pertinenti che prevedono un siffatto diritto di revoca solo per le assicurazioni sulla vita (art. 35 Direttiva 2002/83/CE, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, GU L 345 del 19 dicembre 2002, pag. 1) come pure per i contratti d’assicurazione per danni stipulati nell’ambito della commercializzazione a distanza (Direttiva 2002/65/CE, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, GU L 271 del 9 ottobre 2002, pag. 16). La maggior parte degli Stati dell’UE si è limitata all’attuazione della direttiva nel campo dell’assicurazione sulla vita. Sono pochi i Paesi dell’UE che hanno esteso il diritto di revoca al settore delle assicurazioni non vita. L’integrazione di queste assicurazioni nel campo d’applicazione del diritto di revoca è giustificata dalla complessità della materia.
Cvp. 1 e 4
Devono essere incluse nel diritto di revoca, oltre alla conclusione vera e propria del contratto, anche le proroghe e le modifiche del contratto, dal momento che si tratta di accordi che per lo stipulante possono rivestire un’importanza giuridica ed economica pari alla conclusione di un contratto d’assicurazione.
Il capoverso 4 esclude il diritto di revoca unicamente in caso di assicurazioni collettive di persone come pure di garanzie di copertura provvisoria. Per i contratti d’assicurazione collettiva si tiene conto soprattutto della protezione del lavoratore, i cui interessi potrebbero essere messi in pericolo da una revoca (cfr. al riguardo anche l’art. 35 Direttiva 2002/83/CE, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, che prevede un diritto di recesso solo per le assicurazioni individuali sulla vita).