Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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Capoverso 1
A differenza dell’articolo 3 LCA, il capoverso 1 dell’articolo 12 AP-LCA non contiene un elenco definitivo dei singoli obblighi di informare. In tal modo si garantisce che possano essere comprese nell’obbligo di chiarimenti preliminari al contratto anche informazioni indispensabili benché, per ora, imprevedibili. L’obbligo di informare sui rischi assicurati e sulla portata della protezione assicurativa secondo le lettere a e b deve, in particolare, comprendere anche l’obbligo di ripartire in maniera trasparente i contratti d’assicurazione in assicurazione obbligatoria contro le malattie e assicurazione complementare contro le malattie. Il vigente articolo 3 capoverso 1 lettera c LCA è ampliato mediante l’obbligo di informare sulle modalità di riscossione dei premi che nelle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni diverge notevolmente dalla riscossione abituale. Inoltre, gli assicuratori devono informare se effettuano una differenziazione dei premi a seconda del sesso. In ragione dell’introduzione del diritto di revoca ai sensi dell’articolo 7 dell’avamprogetto, è limitata d’ora in poi anche l’ammissione di un obbligo di informare sul diritto di revoca secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e AP-LCA.
Anche le informazioni sulla natura delle prestazioni nel settore dell’assicurazione contro i danni o dell’assicurazione somme fa parte dell’obbligo di informare dell’impresa di assicurazione preliminare al contratto secondo l’articolo 12 AP-LCA. Nell’assicurazione cose, la determinazione del valore di risarcimento ai sensi dell’articolo 87 AP-LCA rientra nella portata della protezione assicurativa di cui l’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante.
La revisione parziale della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) ha conferito maggiore peso alla trasparenza sulla raccolta dai dati, sull’informazione della persona interessata e sull’esigenza di un valido consenso nel trattamento di dati personali. È anche nell’interesse delle imprese di assicurazione procedere al trattamento dei dati con la massima trasparenza possibile, non da ultimo per conservare la fiducia dei consumatori. In futuro si porranno con maggiore urgenza interrogativi sulla maniera in cui gli assicuratori trattano i dati personali, informano in proposito e, se necessario, si procurano validi consensi e ciò si ripercuoterà anche sulla concorrenza tra le imprese di assicurazione.
Con la revisione parziale della legge sulla protezione dei dati si è sancito nell’articolo 4 capoverso 4 LPD il principio secondo cui la raccolta di dati personali deve essere riconoscibile. Devono essere impartite tutte le informazioni indispensabili al trattamento secondo i principi della buona fede e della proporzionalità. Nelle singole fattispecie è fondamentale la questione delle informazioni che il titolare della collezione di dati deve concretamente comunicare alla persona interessata tenendo conto non soltanto della raccolta ma anche delle condizioni quadro. Più queste sono complesse, più elevata è l’esigenza di riconoscibilità al momento della raccolta. Secondo il principio della buona fede può anche essere necessario fornire informazioni complementari, come ad esempio se alle domande è stato risposto per obbligo o volontariamente e quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire le indicazioni richieste. Mentre nel caso di dati personali «usuali» secondo l’articolo 4 capoverso 4 LPD è sufficiente la riconoscibilità, nel caso di dati personali degni di particolare protezio-