Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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deve assumersi un rischio maggiore. Essa deve dimostrare l’equità dell’aumento del prezzo e non le si può impedire di giustificare tale equità sulla base delle sue tariffe. In caso di contestazione, decide il giudice.

Capoverso 6

Come nella disposizione concernente la liberazione dall’obbligo di fornire prestazioni e la riduzione della prestazione dell’impresa di assicurazione di cui all’articolo 42 AP-LCA, anche in questo capoverso l’impresa di assicurazione ha il diritto di negare o ridurre la prestazione qualora lo stipulante si renda colpevole della mancata dichiarazione dell’aumento del rischio. Dato che è riconosciuta come colpa anche la lieve negligenza, questa si ripercuote sulla determinazione dell’entità della riduzione della prestazione. È legittimo negare una prestazione, se la dichiarazione dell’aumento del rischio è omessa intenzionalmente. Deve però sussistere un nesso di causalità tra la mancata dichiarazione dell’aumento del rischio e l’assunzione o l’estensione dell’obbligo dell’impresa di assicurazione. Se l’aumento del rischio non ha ripercussioni su un’eventuale prestazione dell’impresa di assicurazione, lo stipulante non deve subire pregiudizio in ragione della mancata dichiarazione di detto aumento nemmeno se questa è imputabile a sua colpa.

Art. 47 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, lo stipulante deve avere il diritto di recedere dal contratto o di esigere una riduzione del premio. Poiché non è sempre facile stabilire con certezza il momento in cui è subentrata la diminuzione del rischio e considerato che la prosecuzione del contratto, mantenuto temporaneamente invariato, non arreca pregiudizio all’impresa di assicurazione, si può rinunciare a fissare un termine entro il quale deve essere dichiarata la diminuzione del rischio. Il diritto di recesso dello stipulante è dato quindi nel caso in cui l’impresa di assicurazione rifiuti di ridurre il premio o lo stipulante non sia d’accordo sulla riduzione proposta. In queste circostanze, il recesso va comunicato per iscritto entro quattro settimane dal ricevimento della presa di posizione dell’impresa di assicurazione; il recesso ha effetto quattro settimane dopo la data in cui la relativa comunicazione è pervenuta all’impresa di assicurazione.

Contrariamente a quanto previsto per l’aumento, per la diminuzione del rischio non è necessario concedere il diritto di recesso anche all’impresa di assicurazione. Se lo stipulante accetta la riduzione del premio proposta, la prosecuzione del contratto è possibile anche nell’ottica dell’impresa di assicurazione. Il contratto si estingue se lo stipulante non è d’accordo sul premio proposto e quindi recede spontaneamente dal contratto.

Art. 48 Contratto collettivo

L’articolo 48 AP-LCA riprende sostanzialmente il tenore dell’articolo 31 LCA. Rispetto a quello in vigore, il testo di legge proposto esprime però meglio il diritto dello stipulante. La nuova norma, al pari di quella attuale, concede allo stipulante una possibilità di scelta nel caso in cui l’impresa di assicurazione receda da un contratto collettivo in seguito a un aumento del rischio (art. 46 cpv. 2 AP-LCA). Secondo l’articolo 48