Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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AP-LCA lo stipulante potrà esigere anche in futuro la prosecuzione del contratto per le parti non toccate dall’aumento del rischio.

Il recesso dal contratto da parte dell’impresa di assicurazione in relazione a quelle parti del contratto toccate dall’aumento del rischio può determinare un cambiamento della composizione della cerchia delle persone o cose assicurate, da cui può risultare un altro, ed eventualmente un più alto, premio medio. Per questo motivo, lo stipulante che esige la prosecuzione del contratto per le parti non toccate dall’aumento del rischio deve essere tenuto, anche secondo il nuovo diritto, a pagare il premio in base alla tariffa per le restanti parti del contratto.

2.1.52 Sezione 2: Adeguamento unilaterale del contratto

Art. 49 Clausola di adeguamento del premio Capoverso 1

Oggetto delle clausole di adeguamento disciplinate nell’articolo 49 AP-LCA sono gli aumenti del premio.

Due i presupposti per la validità delle clausole di adeguamento del premio: in primo luogo, la clausola che offre la possibilità di adeguare il premio deve essere convenuta espressamente nel contratto o nelle condizioni generali di assicurazione e, in secondo luogo, le circostanze determinanti per il calcolo del premio devono essersi modificate in misura sostanziale dopo la conclusione del contratto. La modifica sostanziale deve giustificare, sotto punti di vista oggettivi, l’aumento previsto. Non è dunque sufficiente che l’impresa di assicurazione abbia effettuato un apprezzamento erroneo del rischio al momento della conclusione del contratto o abbia voluto legare a se lo stipulante con un’offerta allettante. Neppure la modifica delle condizioni generali di assicurazione costituisce una siffatta giustificazione. Resta riservata un’eventuale impugnazione del contratto in virtù delle disposizioni generali del CO concernenti i vizi della volontà.

Capoversi 2 e 3

Se fa uso di una clausola di adeguamento, l’impresa di assicurazione deve comunicare per iscritto allo stipulante l’aumento del premio. Inoltre, la comunicazione deve indicare il motivo dell’aumento e il diritto di recesso dello stipulante ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 AP-LCA. L’aumento entra in vigore nel momento in cui è comunicato dall’impresa di assicurazione allo stipulante. Il termine può essere fissato al più presto quattro settimane dopo che è pervenuta la comunicazione. Dal canto suo lo stipulante ha la possibilità di far pervenire all’impresa di assicurazione, entro la data a partire dalla quale ha effetto l’aumento del premio, ossia al più presto quattro settimane dopo il ricevimento della comunicazione relativa all’aumento del premio, la dichiarazione di recesso dal contratto. Se l’aumento del premio concerne solo una parte del contratto, ad esempio un solo rischio o determinati rischi, il recesso può riferirsi soltanto alla suddetta parte. Se lo stipulante esercita un siffatto recesso parziale, il contratto rimane valido per il resto e l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di liberarsi in via eccezionale della parte restante del contratto.