Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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L’avamprogetto non include più l'articolo 15 LCA (nessuna riduzione della prestazione assicurativa in caso di azione per dovere di umanità). La disposizione è superflua perché in siffatti casi non sussiste colpa.

Capoverso 4

L'articolo 42 capoverso 4 AP-LCA tiene conto in parte della disposizione dell'attuale articolo 14 capoverso 3 LCA. Esso disciplina il caso in cui l'evento assicurato è provocato da una persona delle cui azioni risponde lo stipulante o l’avente diritto. Se le azioni sono commesse da un terzo, sono possibili tre collegamenti nell'ambito del diritto di esclusione e di riduzione: ai fini della riduzione può essere rilevante la colpa della terza persona o dello stipulante oppure dell'avente diritto; è ipotizzabile anche un collegamento cumulativo, ai fini della riduzione sono responsabili della colpa sia il terzo, sia l'avente diritto.

L’avamprogetto ritiene la colpa dello stipulante o dell'avente diritto un criterio importante: se la colpa dello stipulante o dell'avente diritto è imputabile a grave negligenza, l'impresa di assicurazione può ridurre la sua prestazione nei confronti del colpevole in maniera corrispondente al grado di colpevolezza conformemente all'articolo 42 capoverso 2 AP-LCA. Se, ad esempio, un datore di lavoro cede un veicolo a un dipendente e quest’ultimo provoca un incidente per guida in stato di ebbrezza, l'impresa di assicurazione è tenuta a fornire la totalità della prestazione sia dell’assicurazione della responsabilità civile, sia dell’assicurazione casco; essa ha tuttavia un diritto di regresso nei confronti del dipendente. Se, per contro, il datore di lavoro consegna, per grave negligenza, un veicolo non sicuro al dipendente e questo causa un incidente senza concorso di colpa (o per negligenza leggera), l'impresa di assicurazione fornisce la totalità della prestazione dell'assicurazione della responsabilità civile (diritto di azione diretta) e riduce la prestazione dell'assicurazione casco. Nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile l'impresa di assicurazione ha inoltre regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di negligenza grave; con il regresso essa può far valere le prestazioni ridotte dell’assicurazione casco. Lo stipulante o l'avente diritto che si rende colpevole di comportamento intenzionale (ad es. nella sorveglianza di una terza persona) può essere addirittura escluso dalla prestazione. D’ora in poi la colpa della terza persona non sussiste più.

Capoverso 5

La violazione degli obblighi comporta un pregiudizio giuridico a carico dell'avente diritto o dello stipulante, senza che questi abbia l’obbligo di fornire la prestazione. Nel presente contesto la violazione di un obbligo determina l'esclusione o la riduzione dell'obbligo di fornire prestazioni dell'impresa di assicurazione in maniera corrispondente al grado di colpevolezza dello stipulante o dell'avente diritto. Se, ad esempio, lo stipulante non adempie all'obbligo di riduzione del danno di cui all'articolo 34 AP-LCA, l'impresa di assicurazione è autorizzata a ridurre le sue prestazioni anche se sono soddisfatte le altre condizioni. La prova principale del grado di colpevolezza spetta all'impresa di assicurazione, mentre lo stipulante deve fornire la controprova dell'assenza di colpa.