Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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lante. La correlazione tra fattispecie di rischio e articolo 15 capoverso 3 AP-LCA costringe lo stipulante, ai fini di una gestione personale del rischio, ad essere consapevole delle circostanze sulle quali l’impresa di assicurazione gli ha chiesto informazioni per iscritto. Come nel diritto in vigore, la modifica del rischio deve essere essenziale a livello sia materiale sia formale. Essa deve determinare un nuovo stato di rischio; l’avamprogetto di legge rinuncia però a precisarne la nozione e l’estensione. Il momento determinante della modifica del rischio è in funzione, con rinvio all’articolo 17 AP-LCA, del momento in cui lo stipulante ha adempiuto il suo obbligo di notificazione. Se nel quadro del perfezionamento del contratto la modifica di una fattispecie rilevante sopravviene dopo la sua comunicazione iniziale all’impresa di assicurazione, si ha una modifica del rischio di cui all’articolo 45 AP-LCA. Poiché il momento determinante per l’obbligo di notificazione preliminare al contratto concernente l’aumento del rischio è anticipato al momento della dichiarazione del rischio, è possibile evitare gli obblighi a posteriori che, pur essendo riconosciuti dalla giurisprudenza attuale, di regola sono sconosciuti agli assicurati e sono quindi inaccettabili (vedi anche art. 17 AP-LCA).
Art. 46 Aumento del rischio Capoverso 1
Lo stipulante deve notificare per iscritto l’aumento del rischio all’impresa di assicurazione. Ad esso incombe altresì la prova dell’avvenuta e tempestiva notificazione. Se terzi sono assicurati tramite contratto, la notificazione può essere effettuata dal terzo assicurato. Responsabile dell’esecuzione della notificazione è comunque lo stipulante.
Capoversi 2–4
Queste disposizioni disciplinano le conseguenze di un aumento del rischio e i relativi diritti. Il presente avamprogetto di legge non fa più distinzione tra aumento del rischio ad opera dello stipulante e aumento del rischio senza concorso di quest’ultimo (cfr. art. 28, 30 LCA), poiché l’intervento (anche senza colpa) dello stipulante non giustifica questa importante distinzione che il diritto in vigore prevede per le conseguenze giuridiche. La prassi deroga quindi di frequente alla legge e già da tempo. Anche nelle condizioni generali di contratto l’aumento del rischio è assimilato ad aumento del rischio ad opera o senza concorso dello stipulante. La differenza va però fatta a livello non di causa dell’aumento del rischio bensì di notificazione dello stesso (vedi in merito n. 6).
Se vi è un aumento del rischio, l’impresa di assicurazione deve avere il diritto di decidere se intende proseguire il contratto. In caso affermativo, essa può adeguare il premio dal momento dell’aumento del rischio. Dal canto suo lo stipulante è autorizzato a recedere dal contratto. Il recesso va dichiarato per iscritto entro quattro settimane dal ricevimento della comunicazione dell’aumento di premio. Esso ha effetto dopo un termine di ulteriori quattro settimane. Se il contratto è receduto dallo stipulante o dall’impresa di assicurazione, quest’ultima ha diritto a un aumento adeguato del premio tra il momento dell’aumento del rischio e quello dell’estinzione del contratto. L’adeguamento del premio è dovuto in tutti i casi, poiché l’impresa di assicurazione