Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Art. 50 Modifica delle condizioni generali di assicurazione

L’articolo 50 capoverso 1 AP-LCA riprende quanto disciplinato nell’articolo 35 LCA. Diversamente da quello in vigore, l’articolo 50 dell’avamprogetto è una disposizione di carattere semimperativo. Anche se nella prassi questa disposizione non ha un’importanza rilevante, lo stipulante deve continuare ad avere il diritto di aderire alle proposte di nuovi prodotti e soluzioni. Per contro, conformemente al capoverso 3 dell’articolo 50 AP-LCA, l’impresa di assicurazione ha la facoltà di rifiutare la prosecuzione del contratto alle nuove condizioni. Il rifiuto presuppone però che la modifica del contratto sia legata ad un aumento del rischio assicurato. Ad esempio, l’impresa di assicurazione riformula le condizioni generali di assicurazione estendendo la cerchia dei rischi da coprire nell’assicurazione malattie complementare. L’articolo 50 AP-LCA si riferisce unicamente alle nuove condizioni generali di assicurazione offerte per lo stesso rischio. Esso non concerne le modifiche delle condizioni generali di assicurazione nel quadro di rapporti contrattuali in corso.

L’articolo 50 capoverso 3 AP-LCA non si applica al diritto dello stipulante di cui all’articolo 116 AP-LCA di concludere, al posto di quello esistente, un contratto per quanto possibile equivalente in un effettivo aperto, poiché l’articolo 116 AP-LCA prevede il diritto alla conclusione di un nuovo contratto, mentre l’articolo 50 AP-LCA è basato sulla prosecuzione di un contratto esistente.

2.1.6 Capitolo 6: Estinzione del contratto

2.1.61 Sezione 1: Scioglimento per legge

Art. 51 Cessazione dell’interesse economico assicurato

La cessazione dell’interesse economico assicurato non era disciplinata esplicitamente nella LCA. La dottrina dominante intende però, in siffatti casi, concedere allo stipulante un «diritto di annullamento» (per diversi motivi). L’avamprogetto fa chiarezza a questo proposito. Se l’interesse economico assicurato viene meno nel corso della durata contrattuale, il contratto deve estinguersi ipso iure; non è dunque necessario che una delle parti receda dal contratto. L’interesse economico assicurato viene meno, quando non è più oggettivamente possibile che accada l’evento assicurato. La cessazione dell’interesse assicurato deve essere notificata all’impresa di assicurazione se questa non ne è ancora a conoscenza. Restano riservate le pretese da eventi assicurati già subentrati di cui all’articolo 51 capoverso 2 AP-LCA. Si citano a titolo di esempio i versamenti della rendita a seguito di un infortunio effettuati sulla base dell’assicurazione della responsabilità civile. Il capoverso 2 contiene in sostanza una cosa ovvia già contemplata dall’articolo 58 del presente avamprogetto. La disposizione appare comunque opportuna per motivi di chiarezza, in particolare in vista di danni non ancora emersi derivanti da casi di assicurazione già subentrati.