Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Inoltre, la riduzione può avere luogo soltanto quando è adempiuto il requisito causale. Per queste due condizioni l'onere della prova incombe allo stipulante. Questi o l'avente diritto deve quindi provare che l'obbligo dell'impresa di assicurazione di fornire la prestazione sarebbe insorto anche in caso di adempimento del dovere o di non essere responsabile della violazione di tale dovere. Le condizioni possono essere soddisfatte alternativamente, ma la prova di una sola delle fattispecie è sufficiente per escludere una riduzione. La regolamentazione proposta nel capoverso 5 si riferisce sia agli obblighi legali, sia a quelli contrattuali; l’importanza di questa differenza è relativizzata.

La lesione dei diritti di regresso da parte dell’avente diritto ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2 LCA è disciplinata nell'articolo 42 capoverso 5 AP-LCA.

Art. 43 Luogo dell'adempimento

In quanto disposizione di una lex specialis rispetto alla disposizione generale dell'articolo 74 CO, l’articolo 43 AP-LCA stabilisce che le imprese di assicurazione devono adempiere i propri obblighi derivanti dai contratti d’assicurazione al domicilio svizzero dell’assicurato o dello stipulante. Se il domicilio dell’assicurato o dello stipulante è all’estero, la sede dell'impresa di assicurazione vale quale luogo dell'adempimento. Questa regolamentazione del luogo dell'adempimento è di carattere imperativo. L'articolo 43 include tutti gli obblighi dell'impresa di assicurazione che risultano dal contratto d'assicurazione. Oltre alla prestazione della somma assicurata, sono comprese pretese che hanno un legame funzionale con il contratto d'assicurazione. Si pensi, ad esempio, al rimborso del premio in caso di divisibilità di quest’ultimo.

Art. 44 Pegno sulla cosa assicurata

La disposizione riprende l'articolo vigente 57 LCA. Essa è necessaria, poiché permette al creditore pignoratizio di mantenere il diritto di pegno in caso di estinzione della cosa assicurata costituita in pegno (cfr. art. 801 CC).

2.1.5 Capitolo 5: Modifica del contratto

2.1.51 Sezione 1: Aumento e riduzione del rischio

Art. 45 Modifica del rischio

La sezione concernente l’aumento e la riduzione del rischio è introdotta da una disposizione generale che definisce quando vi è una modifica del rischio ai sensi della legge. L’articolo 45 AP-LCA mette in relazione la modifica del rischio alla fattispecie della violazione dell’obbligo di notificazione: sia per la rilevanza della fattispecie di rischio sia per il momento determinante della modifica si rimanda alle disposizioni relative all’obbligo di notificazione dello stipulante. Vi è una modifica del rischio se muta una fattispecie rilevante di rischio di cui all’articolo 15 capoverso 3 AP-LCA; tuttavia, la modifica non può essere soltanto temporanea. Il riferimento alla fattispecie rilevante di rischio significa altresì che un’eventuale modifica deve riguardare le fattispecie in merito alle quali l’impresa di assicurazione ha posto domande allo stipu-