Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo
lunga durata non erano più compatibili con il contesto concorrenziale in cui operavano le imprese di assicurazione. Bisogna inoltre considerare che con il venir meno dell’obbligo di approvazione delle condizioni generali di assicurazione l’autorità di vigilanza non può più, in linea di principio, esercitare alcuna influenza sulle singole disposizioni contrattuali riguardanti la durata dei contratti assicurativi. Il diritto di recesso ordinario (di entrambe le parti) deve garantire la possibilità di liberarsi dal vincolo contrattuale al più tardi dopo una durata contrattuale di tre anni. Il fatto di fissare il termine di recesso per la fine di un anno contrattuale in corso deve permettere di stabilire su base annua i premi, in cui sono compresi anche i costi di acquisizione.
Capoverso 2
Secondo l’articolo 53 capoverso 2 AP-LCA le parti devono poter convenire la possibilità di recedere dal contratto già prima della fine del terzo anno, nel qual caso lo statuto dello stipulante non può essere inferiore a quello dell’impresa di assicurazione. Il diritto di recesso deve essere regolato in modo che il recesso non sia un atto unilaterale, ma un accordo dello stesso tenore per entrambe le parti contraenti.
Capoverso 3
Per quanto riguarda l’estinzione del contratto, alle assicurazioni sulla vita si applicano disposizioni particolari conformemente all’articolo 110 AP-LCA che le escludono dal campo di applicazione dell’articolo 53 AP-LCA. In questo caso, il termine di recesso è più breve.
Art. 54 Recesso straordinario Capoverso 1
L’articolo 54 AP-LCA prescrive la possibilità di recedere in ogni momento dal contratto per motivi importanti. Il recesso straordinario non è vincolato al rispetto di termini particolari. Malgrado il diritto di recesso ordinario previsto dalla legge, vi sono situazioni in cui non si può più pretendere la prosecuzione del contratto né dallo stipulante né dall’impresa di assicurazione. Se il recesso straordinario da parte dell’impresa di assicurazione o dello stipulante attiene a un contratto concernente l’assicurazione sulla vita e quest’ultimo ha un valore di riscatto, lo stipulante può esigerne il pagamento (art. 112 AP-LCA).
Capoverso 2
Nell’articolo 54 capoverso 2 AP-LCA si stabilisce, mediante una clausola generale, che è considerato segnatamente motivo importante ogni circostanza in presenza della quale non si può ragionevolmente pretendere che il recedente continui in buona fede il contratto. I motivi per cui non si può ragionevolmente pretendere la prosecuzione del contratto possono risiedere, ad esempio, nella disparità di trattamento dello stipulante o in una frode assicurativa da parte di quest’ultimo. Spetta dunque ai giudici sviluppare una prassi adeguata in caso di contestazione tenendo conto dell’articolo 2 CC. Una situazione di recesso straordinario si verifica comunque raramente; in caso di dubbio, alle parti va indicato il rimedio del recesso ordinario di cui all’articolo 53 AP-LCA.