Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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1 Basi dell’avamprogetto
1.1 Situazione iniziale
La legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) disciplina i rapporti contrattuali di diritto privato tra lo stipulante (come pure tra la persona assicurata, gli aventi diritto o i beneficiari) e l’impresa di assicurazione. La LCA vigente, che nell’insieme ha dato buoni risultati per molto tempo, negli ultimi decenni è stata bersaglio di critiche sempre più vive. Il diminuito grado di accettazione dell’attuale normativa sul contratto d'assicurazione non deve essere ricondotto soltanto al cambiamento di concezione e di valutazione di aspetti di diritto assicurativo da parte dell’opinione pubblica. Anche la letteratura deplora a più riprese lo scompenso tra gli obblighi dello stipulante da un lato e quelli dell’assicuratore dall’altro come pure la scarsa armonizzazione tra la LCA e il diritto delle obbligazioni in generale. A sua volta, la giurisprudenza è sempre più spesso posta di fronte a problemi ai quali il diritto vigente non offre soluzioni o propone soltanto soluzioni inadeguate.
1.1.1 Delimitazione rispetto al diritto delle assicurazioni sociali
Un gran numero di interventi parlamentari porta su questioni che riguardano principalmente la legislazione delle assicurazioni sociali, in particolare nell’ambito dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.
Nella misura in cui l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, in quanto atto normativo di diritto privato, sottostà alla LCA, vige in essa il principio della libertà contrattuale – fatta salva la vigilanza sugli abusi da parte dell’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). Ne consegue che i premi di assicurazione, che sono adeguati ai rischi e ai costi, devono essere ammessi. Sarebbe inopportuno rimettere in questione l’ordine vigente, interferendo pesantemente con la libertà contrattuale. Inoltre si può difficilmente pretendere che sia più facile stabilire la finanziabilità dell’assicurazione d’indennità giornaliera nel settore delle assicurazioni private che a livello di assicurazioni sociali, tanto più che, a differenza di quelle sociali, le assicurazioni private sono finanziariamente autosufficienti e devono essere finanziate senza contributi statali.
Negli interventi parlamentari vengono altresì proposti adeguamenti del diritto delle assicurazioni private ai principi del diritto delle assicurazioni sociali, dal momento che le assicurazioni private assolvono ormai anche compiti che originariamente avevano carattere sociale, in particolare nel settore dell’assicurazione malattie. Nella misura in cui il trasferimento di aspetti sociali nel diritto delle assicurazioni private ha suscitato scompensi o distorsioni del sistema assicurativo, insorge anche in questo caso la questione della soluzione nel contesto appropriato, mediante riconducimento dei corrispondenti ambiti nel diritto delle assicurazioni sociali e – di conseguenza – assoggettamento ai principi di tale diritto. Non appare opportuno riprendere i principi del diritto delle assicurazioni sociali in quello delle assicurazioni private perchè mescola-