Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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teria di assicurazione malattie per molti assicurati il libero passaggio è possibile solo in parte. La mozione è stata trasmessa sotto forma di postulato.
L’assicurazione complementare è un contratto di diritto privato. L’introduzione di un termine per formulare riserve limiterebbe il principio della libertà contrattuale, che è uno dei fondamenti del diritto privato. Inoltre il termine potrebbe avere effetti controproducenti anche per gli assicurati, perché indurrebbe l’impresa di assicurazione a respingere una domanda di affiliazione qualora il rischio da assumere le apparisse eccessivo. Per queste ragioni il presente avamprogetto rinuncia, in sostanza, all’introduzione di una limitazione temporale per le riserve. Alle assicurazioni complementari concluse con un’impresa connessa a un’assicurazione malattie si applica una disposizione speciale: nella fattispecie, secondo l’articolo 118 dell’avamprogetto, vale per analogia l’articolo 69 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Si intende in tal modo evitare che le casse malati si sottraggano alla limitazione di cui nell’articolo 69 LAMal, trasferendo le assicurazioni complementari presso una persona giuridica autonoma.
Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.
1.3.2 Mozione 00.3542/Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento dell’assicurazione complementare
La mozione del 5 ottobre 2000 del Gruppo dell’Unione democratica di Centro chiede che, nel caso di cambiamento dell’assicurazione complementare, i vantaggi acquisiti dall’assicurato nell’assicurazione complementare, ad esempio in ragione del numero di anni di affiliazione o dell’assenza di danni, continuino a spettargli a condizione che siano previsti per gli assicurati dalla nuova impresa di assicurazione. La mozione è stata trasmessa sotto forma di postulato.
Una disposizione che obblighi le imprese di assicurazione a determinate agevolazioni interferisce in maniera eccessiva con l’autonomia contrattuale vigente nel diritto privato. La decisione su quali vantaggi garantire ai propri assicurati deve essere lasciata all’impresa di assicurazione. Si rinuncia perciò a regolamentare i vantaggi nel caso di cambiamento dell’assicurazione complementare.
Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.
1.3.3 Mozione 00.3570/Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione
Con la mozione «Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione», depositata il 6 ottobre 2000, il consigliere nazionale Urs Hofmann invita il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento una modifica di legge finalizzata a portare a dieci anni il termine minimo di prescrizione di cui nell’articolo 46 capoverso 1 LCA. La mozione è stata trasformata in postulato.
Il Consiglio federale condivide l’opinione che un termine di prescrizione di due anni nella LCA è troppo breve. Tuttavia, dal punto di vista della certezza del diritto, pro-