Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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lungare il termine di prescrizione a dieci anni appare problematico, perchè non tiene sufficientemente conto delle esigenze specifiche del settore assicurativo in relazione con la sorveglianza della situazione economica delle imprese di assicurazione. L’avamprogetto propone quindi di prolungare a cinque anni il termine di prescrizione; per quanto riguarda le prestazioni periodiche si propone la prescrizione della pretesa totale dopo dieci anni (cfr. art. 66 AP-LCA). La disposizione è semimperativa, per cui può essere concordato un termine di prescrizione più lungo. La prescrizione è ormai legata alla scadenza.
Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.
1.3.4 Mozione 00.3537/Furti. Inizio del termine di prescrizione
Il Tribunale federale ha deciso (DTF 126 III 278) che il già breve termine di prescrizione di due anni previsto in caso di furto decorre dal momento del reato e non dal momento in cui si viene a conoscenza del medesimo. Secondo il consigliere nazionale Peter Jossen-Zinsstag ciò potrebbe avere gravi conseguenze perché i diritti dei derubati potrebbero essere già caduti in prescrizione al momento in cui è scoperto il furto. Con la mozione del 5 ottobre 2000 «Furti. Inizio del termine di prescrizione» il Consiglio federale è quindi invitato a modificare di conseguenza le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione.
L’avamprogetto risponde alla mozione mediante l’articolo 66 unitamente all’articolo 39. Secondo l’articolo 66 AP-LCA, i crediti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in cinque anni dall’inizio della loro scadenza. Al riguardo va osservato che secondo l’articolo 39 AP-LCA la prestazione dell’impresa di assicurazione scade al termine di quattro settimane dal momento in cui l’avente diritto ha sufficientemente sostanziato le sue pretese e menzionato o trasmesso all’impresa di assicurazione i documenti giustificativi che gli sono accessibili.
Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.
1.3.5 Postulato 02.3693/Indennità giornaliere LCA. Un particolare scompenso
Il postulato depositato dal consigliere nazionale Meinrado Robbiani «Indennità giornaliere LCA. Un particolare scompenso» del 10 dicembre 2002 fa notare che secondo il diritto vigente, nel caso di sospensione di un contratto di indennità giornaliere LCA (ad esempio per mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro) l’impresa di assicurazione non è tenuta a informare la persona assicurata o a offrirle la possibilità di concludere un contratto d'assicurazione individuale. Il Consiglio federale è invitato a ovviare a questa ingiustizia.
Secondo il diritto vigente nel caso di contratti collettivi che, oltre allo stipulante, accordano ad altre persone un diritto diretto a prestazioni, sussiste un obbligo di informare queste persone su modifiche o estinzione del contratto per il tramite dello stipulante (art. 3 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 87 LCA). L’impresa di assicurazione mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria