Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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L’avamprogetto di revisione non ha accolto una disposizione corrispondente all’articolo 83 LCA perché la descrizione dei concetti di carattere prevalentemente familiare o successorio non compete alla LCA. Queste questioni sono inoltre regolarmente disciplinate nelle condizioni generali di assicurazione. Lo stesso vale comparativamente per l’articolo 84 LCA: la ripartizione della somma assicurata tra i beneficiari è in linea di massima oggetto di una convenzione di parte (condizioni generali di assicurazione). Solo il contenuto normativo dell’articolo 84 capoverso 4 LCA è stato inserito nell’articolo 107 capoverso 3 AP-LCA – seppure in forma fortemente semplificata.
Art. 108 Rinuncia all'eredità
L’articolo 108 AP-LCA riprende il principio dell’articolo 85 LCA. L’AP-LCA non opera comunque più una distinzione tra le diverse categorie di beneficiari perché non risulta alcun motivo che giustifichi una disparità di trattamento degli eredi. In futuro, a prescindere dal fatto di essere designato nominalmente nella polizza o che la qualità di beneficiario risulti dal diritto che gli compete come coniuge, discendente, successore legale o risulti altrimenti dalla polizza, ogni beneficiario deve poter acquisire la prestazione assicurativa anche in caso ripudio della successione. Questa disposizione assume una particolare importanza quando lo stipulante è oberato di debiti e gli eredi devono ripudiare la successione per tutelare i loro propri interessi. Diversamente dal carattere dispositivo dell’articolo 85 LCA, la presente disposizione è pertanto imperativa. Grazie a questa struttura è possibile impedire convenzioni secondo cui non è dovuta alcuna prestazione assicurativa in caso di ripudio della successione.
Art. 109 Partecipazione alle eccedenze
I contratti d’assicurazione sulla vita che costituiscono un capitale sono tipicamente di lunga durata contrattuale, fermo restando che le prestazioni assicurative e l’entità dei premi sono stabiliti già alla conclusione del contratto. Nel calcolo dell’entità del premio l’impresa di assicurazione definisce anticipatamente un prezzo massimo garantito del prodotto assicurativo per il tramite di un approccio basato su modelli attuariali. I modelli sottostanti poggiano però su numerosi parametri il cui valore è unicamente valutabile con incertezze sostanziali in considerazione della durata tipicamente lunga dei contratti d’assicurazione sulla vita. Le imprese di assicurazione calcolano pertanto un premio medio che rimane invariato sulla durata del contratto. Inoltre anche le prestazioni assicurate alla conclusione del contratto sono garantite per tutta la durata contrattuale. Non è possibile né una modifica unilaterale successiva, né un adeguamento unilaterale di queste componenti del contratto. Per tenere conto in misura adeguata dei numerosi rischi le imprese di assicurazione effettuano, non fosse che per motivi di solvibilità, un calcolo possibilmente prudente dei premi, includendovi supplementi di sicurezza. Se i premi sono strutturati a titolo cautelare in maniera tale da superare il fabbisogno effettivo per i rischi e per i costi e da risultarne un utile per l’impresa di assicurazione, lo stipulante deve partecipare a questo utile. Pertanto fin dalla conclusione del contratto viene garantita, oltre alla prestazione in caso di decesso o di vita, una prestazione supplementare nella forma della cosiddetta partecipazione alle eccedenze. Al momento della conclusione del contratto l’entità della par-