Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 93Fedlex · Rapporto esplicativo
conversione approvate dall’autorità di sorveglianza. Si intende in tal modo garantire che i principi di calcolo siano resi noti alla persona assicurata (cfr. anche art. 127 OS). L’articolo 113 capoverso 1 AP-LCA riprende per l’essenziale il contenuto dell’articolo 91 capoversi 1 e 2 LCA. Diversamente dall’articolo 91 LCA, formulato in maniera semimperativa, l’articolo 113 capoverso 1 AP-LCA è di natura imperativa.
Capoverso 2
La prima parte del capoverso 2 introduce d’ora in poi l’obbligo dell’impresa di assicurazione di comunicare spontaneamente ogni anno il valore di riscatto allo stipulante. Questa disposizione non soltanto completa l’obbligo di informare preliminare al contratto di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera b AP-LCA, ma è anche in relazione diretta con la disposizione in materia di riscatto dell’articolo 113 AP-LCA, nel senso che tramite un’informazione regolare sul valore individuale di riscatto lo stipulante deve essere messo in grado di giudicare se il riscatto sia o no proficuo.
La seconda parte del capoverso, relativa al valore di conversione, riprende per l’essenziale la prescrizione dell’articolo 92 capoverso 1 LCA. L’AP-LCA rinuncia a introdurre un termine legale. È comunque ovvio che l’informazione deve essere fornita entro un periodo adeguato. Il termine di quattro settimane dell’articolo 92 capoverso 1 LCA vale ulteriormente come termine indicativo.
Non è invece stato ripreso l’articolo 92 capoverso 1 secondo periodo LCA. Da un canto è sufficiente che le informazioni fornite dall’impresa di assicurazione possano essere verificate dall’autorità di sorveglianza (cpv. 3). D’altro canto occorre evitare in futuro i problemi di tutela del segreto che possono finora insorgere nel quadro dell’attuale LCA in caso di controversia sui valori di conversione comunicati. Il capoverso 2 è semimperativo.
Capoverso 3
In caso di riscatto o di conversione di un contratto d'assicurazione lo stipulante può fare effettuare dall’autorità di sorveglianza una verifica dei valori di liquidazione stabiliti dall’impresa di assicurazione. L’esame verte sull’esattezza dei valori, ossia deve garantire che i valori corrispondano alle basi approvate dall’autorità di sorveglianza (art. 127 OS) e siano matematicamente corretti. I valori di liquidazione comprendono anche le quote di eccedenze attribuite purché siano riscattabili.
La presente disposizione contiene diritto dispositivo perché in questo ambito ci si riferisce agli obblighi dell’autorità di sorveglianza, i quali esulano da un disciplinamento tra le parti.
Art. 114 Diritto di pegno e valore di riscatto
L’impresa di assicurazione non deve trovarsi in una situazione di inferiorità in caso di costituzione in pegno. Per questo motivo le competono nei confronti del creditore pignoratizio le medesime eccezioni che le competono nei confronti dell’avente diritto.