Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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Capoverso 3
È possibile convenire per contratto che al termine della durata contrattuale sia versata, oltre alle quote correnti di eccedenze, una quota finale di eccedenze la cui entità dipende di norma dalla durata del contratto e dalla somma assicurata. Il versamento di una forte quota di eccedenze alla fine del contratto si è nel frattempo sviluppato in un efficace strumento di concorrenza. Per analogia con la vigente legislazione in materia di sorveglianza (art. 138 cpv. 3 OS), l’articolo 109 capoverso 3 AP-LCA dovrà in futuro imporre in maniera semimperativo alle imprese di assicurazione l’obbligo di versare, sotto forma di aumento della prestazione assicurata, una quota adeguata dell’eccedenza finale in funzione della durata del contratto, non soltanto in caso di estinzione del contratto per decorso della sua durata, ma anche in caso di riscatto oppure, se convenuto contrattualmente, in caso di decesso o di invalidità della persona assicurata e di conversione del contratto. Si impedisce in tal modo l’applicazione della soluzione problematica precedente secondo la quale non veniva versata alcuna eccedenza finale tranne in caso di estinzione del contratto per decorso della sua durata.
Art. 110 Estinzione anticipata del contratto
Agli articoli 90 e seguenti LCA la legislazione in vigore offre già due forme di disinvestimento dei contratti d’assicurazione sulla vita: la conversione di tutte le assicurazioni sulla vita i cui premi sono stati pagati durante almeno tre anni oppure il riscatto delle assicurazioni sulla vita il cui calcolo tecnico si fonda su una prestazione che deve essere sicuramente eseguita ed è quindi vincolata a un processo di risparmio. L’ AP-LCA riprende con diversi adeguamenti e connessioni sistematiche le idee di base di queste disposizioni. In particolare gli effetti giuridici della mora nel pagamento dei premi delle assicurazioni sulla vita che costituiscono un capitale sono parimenti retti dalle disposizioni degli articoli 111 e 112 AP-LCA. Diviene quindi obsoleto un disciplinamento speciale come quello previsto dall’articolo 93 LCA.
L’articolo semimperativo 110 AP-LCA sostituisce con un diritto di disdetta il diritto di recesso statuito dall’articolo 89 LCA.
Art. 111 Conversione
L’articolo 111 AP-LCA riprende anch’esso a titolo semimperativo la conversione attualmente disciplinata dall’articolo 90 capoverso 1 LCA. In caso di conversione il contratto non è sciolto, bensì trasferito integralmente o parzialmente a un’assicurazione liberata dai premi, nel senso che le prestazioni assicurate sono ridotte nella misura in cui corrispondono all’incirca a quelle che potevano essere finanziate al momento della conversione con un versamento unico pari al valore di riscatto. Ci si fonda pertanto sull’esistenza di un capitale positivo di copertura, circostanza che rende obsoleta l’esigenza del versamento di tre premi annuali conformemente all’articolo 90 capoverso 1 LCA. Il valore di conversione deve in linea di massima essere calcolato per il tramite delle basi tecniche del contratto d'assicurazione, fondate a loro volta sul valore di liquidazione al momento della conversione. La base di calcolo del valore di liquidazione in caso di conversione è costituita dalla riserva matematica di inventario,