Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
Si propone di equiparare questi rami assicurativi all’assicurazione trasporti e di escluderli dalle limitazioni della libertà contrattuale della LCA. Solitamente, come in ambito di assicurazione trasporti, gli stipulanti sono anzitutto persone con esperienza commerciale che non necessitano di una particolare protezione. Secondariamente si offrono prodotti economicamente identici a quelli delle banche. Dato che la struttura di questi prodotti non sottostà ad alcuna limitazione, la parità di trattamento degli operatori del settore ne impone l’applicazione anche alle imprese di assicurazione. Infine il disbrigo dell’assicurazione dei crediti e dell’assicurazione cauzionale si differenzia per l’essenziale su numerosi punti dagli altri rami assicurativi. Sarebbe quindi poco sensato applicare anche all’assicurazione dei crediti e all’assicurazione cauzionale disposizioni imperative orientate su iter totalmente diversi (ad es. conclusione del contratto).
2.2.26 Sezione 6: Assicurazione sulla vita
Le disposizioni qui di seguito disciplinano le speciali problematiche dell’assicurazione sulla vita. L’AP-LCA non ha ripreso una norma corrispondente all’articolo 82 LCA. Questa rinuncia non implica tuttavia modifiche di diritto materiale. L’articolo 82 LCA non fa anzi che riprendere quanto è comunque già valido in virtù della prevalenza della legislazione in materia di esecuzione e di fallimento.
Art. 106 Cessione e costituzione in pegno
L’articolo 106 AP-LCA riprende in forma redazionale concisa il contenuto normativo dell’articolo 73 capoverso 1 LCA. La disposizione è nondimeno integrata sistematicamente nelle normative particolari relative all’assicurazione sulla vita. Si tiene così conto del fatto che nella prassi le eventuali decisioni su pretese assicurative si verificano soprattutto nel settore dell’assicurazione sulla vita. Dato che la legislazione in vigore ha dato buone prove e che in questa misura non traspare una necessità di revisione, per la validità della cessione e della costituzione in pegno delle pretese risultanti dai contratti d’assicurazione sulla vita si esigerà anche in futuro, oltre alla forma scritta ai sensi dell’articolo 13 CO, la consegna della polizza e la notificazione all’impresa di assicurazione. Come già nel quadro della legislazione in vigore, anche per quanto riguarda l’AP-LCA le prescrizioni relative alla cessione e alla costituzione in pegno di pretese assicurative devono essere strutturate in forma imperativa per motivi di certezza del diritto.
In futuro, per evitare possibili abusi in caso di sostituzione incontrollata degli aventi diritto, le polizza munite della clausola del portatore non saranno più ammesse. Soprattutto per motivi vincolati alla prevenzione del riciclaggio di denaro si rinuncia pertanto a una disposizione corrispondente a quella dell’articolo 73 capoverso 2 LCA.
Art. 107 Beneficio Capoverso 1
L’articolo 107 capoverso 1 AP-LCA riprende per l’essenziale il contenuto di quanto prescritto dall’articolo 76 capoverso 1 LCA. Diversamente dall’articolo 76 capoverso