Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/114: Decreto federale concernente la tappa di finanziamento 2011 - 2014 per il programma Traffico d'agglomerato · 48 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: H471-0150

1.2.7.2 Altre fonti di finanziamento

I contributi del fondo infrastrutturale possono essere concessi per il finanziamento di infrastrutture del traffico stradale, ferroviario e lento in città o agglomerati, se tali infrastrutture comportano un miglioramento del traffico d’agglomerato (art. 7 cpv. 5 LFIT). Gli investimenti per le infrastrutture ferroviarie destinate al traffico d’agglomerato sono in linea di massima finanziati con gli strumenti previsti dalla legislazione sulle ferrovie. Contributi dal fondo infrastrutturale sono ammessi se generano un plusvalore per una città o un agglomerato e consentono di decongestionare direttamente il traffico stradale (art. 7 cpv. 6 LFIT).

Laddove un progetto ferroviario non può essere finanziato tramite il fondo infrastrutturale, occorre esaminare se può entrare in linea di conto un altro strumento di finanziamento. Nell’ambito del traffico d’agglomerato, la Confederazione non dispone però di altre basi legali per tali finanziamenti. Il fondo FTP, istituito nel 1998, assicura il finanziamento dei grandi progetti ferroviari Ferrovia 2000, NFTA, Raccordo alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (Raccordi RAV) e il risanamento fonico della rete ferroviaria. Tra lo Sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (SIF) e i 4 grandi progetti menzionati sussiste una relazione a livello finanziario e di contenuti in seguito alla limitazione finanziaria del fondo FTP e in virtù del fatto che il SIF realizza e sviluppa ulteriormente parti dei grandi progetti ferroviari, ad esempio i nodi ferroviari di Ferrovia 2000. Il fondo FTP è destinato al finanziamento dei grandi progetti ferroviari e non alle infrastrutture dei trasporti negli agglomerati.

Per alcuni rari progetti ferroviari, che servono sia al traffico d’agglomerato sia a quello a lunga distanza e merci, è proposto un finanziamento misto (cfr. il capitolo 1.2.5.2). A tal fine va stabilita la ripartizione dei costi tra fondo infrastrutturale e finanziamento del traffico a lunga distanza.

In relazione al finanziamento delle strade nazionali risulta una dipendenza relativa al completamento della rete e all’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali, essendo anche questi compiti della Confederazione finanziati tramite il fondo infrastrutturale. Esiste inoltre anche una dipendenza relativa ai rimanenti compiti nel settore delle strade nazionali come l’esercizio e la manutenzione poiché il fondo infrastrutturale è alimentato con mezzi del finanziamento speciale a favore del traffico stradale.

1.3 Attuazione del programma Traffico d’agglomerato

1.3.1 Convenzione sulle prestazioni

In base ai programmi d’agglomerato e al decreto finanziario dell’Assemblea federale, il DATEC conclude, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile (art. 24 cpv. 1 OUMin). In questa convenzione sulle prestazioni sono contemplati i provvedimenti da realizzare nel campo dell’infrastruttura stradale e ferroviaria, cofinanziati dalla Confederazione, nonché le misure di natura non infrastrutturale dei settori trasporti e insediamenti. Nella convenzione sulle prestazioni vanno disciplinati in particolare: i provvedimenti e i pacchetti di provvedimenti da realizzare, lo scadenzario, il contributo federale, le esigenze per l’allestimento dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d’adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione, come anche la durata di validità (art. 24, cpv. 2 OUMin). Una parte importante delle convenzioni sulle prestazioni sarà costituita dai temi resoconto nonché basi per il controlling degli effetti e delle finanze.

L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale verifica periodicamente il rispetto delle convenzioni sulle prestazioni (art. 24, cpv. 6 OUMin). Pertanto, la convenzione sulle prestazioni viene verificata ogni quattro anni e aggiornata in base al più recente stato di pianificazione e realizzazione.

26/48 233.8 Agglomerationsverkehr - H471-0150