Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/114: Decreto federale concernente la tappa di finanziamento 2011 - 2014 per il programma Traffico d'agglomerato · 48 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: H471-0150

1.3.2 Accordo sul finanziamento

In base alla convenzione sulle prestazioni e al risultato dell’esame delle autorità competenti6, l’Ufficio federale competente fissa, d’intesa con l’ente responsabile, le modalità di pagamento dei progetti pronti per essere realizzati (art. 24 cpv. 4 OUMin). Se una misura è pronta per la realizzazione ed ha il finanziamento assicurato, l’Ufficio federale competente concorda pertanto le modalità e la procedura di pagamento in un accordo sul finanziamento tenendo in debita considerazione la situazione del fondo infrastrutturale. Gli Uffici federali competenti sono responsabili dell’accompagnamento della misura e del controllo finanziario.

1.3.3 Prossime tappe

La legge sul fondo infrastrutturale LFIT stabilisce che il Consiglio federale informa ogni quattro anni l’Assemblea federale sullo stato di realizzazione del programma Traffico d’agglomerato e che il Parlamento libera di volta in volta i crediti per la tappa di finanziamento successiva (di quattro anni).

Per l’elaborazione del rapporto sulla realizzazione la Confederazione necessita dagli agglomerati un rapporto sullo stato di realizzazione (rapporto sullo stato d’attuazione dei progetti urgenti e dei progetti delle liste A, B e C, analisi degli effetti, aggiornamento dei costi). I termini, il tipo e l’estensione dei rapporti sulla realizzazione da inoltrare dagli agglomerati sono stabiliti dal DATEC. Attualmente si possono ritenere i seguenti termini:

– 2009: fine 2009 il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale il decreto federale per lo sblocco dei contributi federali per la prima tappa di finanziamento

– 2010/2011: decreto parlamentare sulla liberazione dei fondi per la 1° tappa di finanziamento

– 2011: inizio della 1° tappa di finanziamento

– fine 2011: inoltro dei nuovi programmi d’agglomerato preannunciati entro la fine del 2007

– mezzo 2012: inoltro dei 30 programmi d’agglomerato rielaborati incl. il primo rapporto d’attuazione degli agglomerati

Questa procedura si ripete ogni 4 anni.

6 Giusta la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) art. 2 e la legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01) art. 41 gli impianti di trasporto (stradali) sussidiati vanno esaminati in merito alla loro compatibilità con le disposizioni della LPN e della LPAmb. 27/48 233.8 Agglomerationsverkehr - H471-0150