Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/114: Decreto federale concernente la tappa di finanziamento 2011 - 2014 per il programma Traffico d'agglomerato · 48 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: H471-0150
2 Commento ai singoli articoli Art. 1
Con questa disposizione sono sbloccati i mezzi finanziari per i progetti della lista A dal credito bloccato per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati.
Art. 2
Questa disposizione fissa per ciascun programma d’agglomerato l’aliquota di contribuzione della Confederazione nonché i contributi massimi per ciascun agglomerato per i progetti della lista A. Nel decreto federale sono elencati le misure e i progetti della lista A e la partecipazione ai costi della Confederazione. Gli importi sono da considerarsi contributi massimi e possono essere impiegati solo per i progetti indicati. Eventuali costi supplementari sono a carico degli agglomerati e dei loro enti responsabili.
Ogni quattro anni l’Assemblea federale deciderà in merito all’aliquota di contribuzione e ai contributi della Confederazione.
Art. 3
In qualità di decreto federale semplice, il decreto finanziario non sottostà a referendum.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
Il fondo infrastrutturale è stato creato per risolvere le principali sfide concernenti il miglioramento delle infrastrutture di traffico negli agglomerati. Con il fondo si intende porre su basi solide e affidabili il relativo finanziamento. Il fondo infrastrutturale è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria (art. 1 LFIT). Il fondo infrastrutturale è stato alimentato mediante un versamento iniziale dal finanziamento speciale del traffico stradale ed è ora finanziato mediante una quota del prodotto netto secondo l’articolo 86 capoverso 3 Cost. assegnata annualmente dall’Assemblea federale nell’ambito del preventivo (art. 2 LFIT). Il decreto federale concernente il programma Traffico d’agglomerato disciplina il primo versamento dei mezzi liberati da questo fondo e non modifica né l’importo né la concezione del fondo infrastrutturale stesso. Non sono pertanto prevedibili ulteriori ripercussioni sulla politica finanziaria rispetto a quanto già deciso dal Parlamento con il decreto concernente la legge infrastrutturale.
Con il fondo infrastrutturale non vengono erogati contributi alla manutenzione o all’esercizio dei trasporti d’agglomerato. Tuttavia, nella misura in cui tramite il fondo infrastrutturale vengono sostenuti investimenti nel settore delle reti celeri regionali, la Confederazione corrisponderà gli importi nel quadro del finanziamento delle ferrovie.
3.2 Per i Cantoni, le città e i Comuni
Il fondo infrastrutturale mette a disposizione, tra l’altro, mezzi per migliorare il sistema dei trasporti nelle città e negli agglomerati. Il presente decreto federale stabilisce unicamente gli importi massimi per la prima tappa quadriennale del finanziamento del programma traffico d’agglomerato. Siccome i problemi maggiori riguardano gli agglomerati, il decreto è della massima importanza proprio per queste regioni. I Cantoni e gli agglomerati da soli non sarebbero in grado di garantire gli investimenti necessari, anche perché i costi per le infrastrutture di traffico in aree densamente popolate risultano particolarmente elevati.
Il cofinanziamento da parte della Confederazione, secondo il decreto federale dell’ordine di circa 1,5 miliardi di franchi, determina un volume complessivo d’investimenti di circa 3,8 miliardi di franchi
28/48 233.8 Agglomerationsverkehr - H471-0150