Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/114: Decreto federale concernente la tappa di finanziamento 2011 - 2014 per il programma Traffico d'agglomerato · 48 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: H471-0150

1 Parte generale

1.1 Premessa

1.1.1 Legge sul fondo infrastrutturale

1.1.1.1 Visione d’insieme della legge sul fondo infrastrutturale

La legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (legge sul fondo infrastrutturale, LFIT; RS 725.13) è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Il fondo infrastrutturale mette a disposizione per 20 anni 20,8 miliardi di franchi per i seguenti quattro settori (livello dei prezzi 2005, esclusi il rincaro e l’IVA):

– il completamento della rete delle strade nazionali: 8,5 miliardi;

– l’eliminazione dei problemi di capacità nella rete esistente delle strade nazionali: 5,5 miliardi;

– il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati: 6 miliardi;

– il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle re-

gioni periferiche: 0,8 miliardi.

I mezzi del fondo infrastrutturale sono destinati ad assicurare in modo efficace e rispettoso dell’ambiente la mobilità necessaria a una società e un’economia efficienti (art. 4 cpv. 1 LFIT). L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che include tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi, dà la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture, tiene conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell’ente pubblico, include il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti e la protezione dell’ambiente e mira a tener conto in modo adeguato di tutte le parti del Paese (art. 4 cpv. 2 LFIT).

1.1.1.2 Completamento della rete delle strade nazionali

La rete delle strade nazionali deve essere completata in massima parte entro il 2015. In casi motivati, tale termine può essere prolungato (art. 5 LFIT, cpv. 1). Il compito di completamento della rete delle strade nazionali riguarda le tratte di strade nazionali che figurano nel vigente decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e che non sono ancora state ultimate. Il completamento rimane un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. Siccome i lavori necessari per il completamento non sono di competenza esclusiva del Consiglio federale, ma dipendono anche da procedure cantonali ed eventualmente da procedimenti giudiziari, il Consiglio federale ha facoltà, in casi motivati, di prolungare il termine di completamento. L’Assemblea federale ha stanziato i mezzi finanziari per il completamento della rete di strade nazionali con l’entrata in vigore della legge sul fondo infrastrutturale (art. 2 del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale).

1.1.1.3 Eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali attuale

Ai sensi della legge sul fondo infrastrutturale sono problemi di capacità quelli posti dalle tratte dell’esistente rete delle strade nazionali che presentano sovraccarichi tali da ostacolare in modo durevole la funzionalità dell’insieme della rete. Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale, al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della legge, un programma per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali. Il Consiglio federale informa di regola ogni quattro anni l’Assemblea federale sullo stato di realizzazione del programma e chiede di liberare i crediti per il periodo successivo (art. 6 LFIT). Finora non sono ancora stati assegnati mezzi per compiti di “eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali”. Un primo importo parziale sarà ora sbloccato con il decreto federale concernente il programma “Eliminazione dei problemi di capacità nella rete delle strade nazionali”.

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