Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

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UDC e Interpharma propongono di risolvere il destino dei preparati registrati a livello cantonale in base al vecchio diritto contrassegnando in quanto tali i medicamenti omologati a livello cantonale. In merito all’omologazione in altri Cantoni decidano le autorità cantonali competenti.

Per AR, la questione dell’ulteriore immissione in commercio di medicamenti omologati a livello cantonale va valutata al di fuori della presente revisione, dal momento che sia per la variante A che per la variante B fino al 2013 resta in vigore la regolamentazione attuale.

DvKom e Centre Patronal propongono un’omologazione semplificata per la conversione delle omologazioni cantonali, rinunciando ai risultati di esami farmacologici, tossicologici e clinici a condizione che i medicamenti in questione siano in commercio almeno da dieci anni.

Per TI non si giustifica un termine transitorio supplementare per i medicamenti con un’omologazione cantonale dal momento che durante gli anni dalla loro introduzione hanno avuto abbastanza tempo per richiedere un’omologazione da parte dell’Istituto. La variante A non è accettabile, essendo in contrasto con la motivazione principale dell’introduzione nel 2002 della LATer.

NVS osserva che la maggior parte dei medicamenti registrati nel Cantone di Appenzello Esterno rientra negli indirizzi della medicina complementare. Le persone che operano nel Cantone con un’autorizzazione cantonale hanno bisogno di questi strumenti terapeutici e sono formati per utilizzarli.

Variante A AI, AR, LU, PPD, IG-AppDrog, ReAG, Kantonstierarzt GL e VKS prediligono la variante A, che

prevede che i medicamenti che erano omologati a livello cantonale al momento dell’entrata in vigore della LATer non devono essere omologati dall’Istituto, a condizione che siano immessi in commercio esclusivamente nel relativo Cantone e dispensati esclusivamente da persone con una formazione riconosciuta a livello federale e cantonale. Per PPD non ha senso che i medicamenti omologati a livello cantonale al momento dell’entrata in vigore della debbano richiedere una nuova omologazione. AI, AR, IG-AppDrog e ReAG osservano che la ricchezza dei medicamenti naturali potrà essere conservata solo con la variante A. Almeno nel Cantone di Appenzello Esterno, l’autorità in materia di agenti terapeutici ha un controllo costante e buono su tutti i medicamenti registrati. AR aggiunge che il Cantone di Appenzello Esterno ha ristrutturato completamente la banca dati con i medicamenti registrati a livello cantonale anche in vista dell’attuale proroga del termine transitorio fino alla fine del 2013.

Variante B Cpv. 1 AG, BE, BL, BS, FR, GE, NE, JU, SO, SG, NW, OW, SH, SZ, UR, VD, VS, TG, ZH, PLR, PCS, LDP, BS, KAV, APA, pharmaSuisse, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, Apotheken SG/A, Apotheken LU, Apotheken BS, Apotheken BL, Apotheken GR, Apotheken ZH, Pharmacies FR, Pharmacies GE, Pharmacies JU, Pharmacies VS, ASSGP, GRIP, VSVA, FRC, SPO, IDS, SAMW, Santésuisse , Galenica, ChiroSuisse e Helsana danno la preferenza

alla variante B, che prevede che la procedura di valutazione definitiva del medicamento sia avviata entro cinque anni dall’omologazione provvisoria. La domanda di omologazione provvisoria dei medicamenti omologati a livello cantonale deve essere presentata entro due anni dall’entrata in vigore della LATer.

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