Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
AG, BE, BL, BS, FR, GE, NE, JU, SG, TG, VD, KAV, PCS, PLR, LDP BS, ASSGP, GRIP, APA, pharmaSuisse, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, Apotheken SG/A, Apotheken LU, Apotheken BS, Apotheken BL, Apotheken GR, Apotheken ZH, Pharmacies FR, Pharmacies GE, Pharmacies JU, Pharmacies VS, VSVA e ChiroSuisse approvano questa
variante, che rispetta il principio della regolamentazione federale unitaria (del mercato interno) per tutti i medicamenti, evitando così distorsioni della concorrenza e gravi disparità di trattamento tra i fornitori. Per ASSGP e GRIP, ogni medicamento dovrebbe essere omologato a livello federale conformemente alle condizioni di omologazione generalmente valide mediante una procedura adeguata (eventualmente semplificata). Il maggior onere di un’omologazione non è proporzionale al potenziale di mercato e si tradurrebbe in un sovraccarico eccessivo per l’Istituto. I medicamenti fitoterapeutici omologati a livello cantonale possono essere ammessi mediante una procedura semplificata «traditional use» considerata l’utilizzazione pluriennale. PLR sottolinea che la variante B assicura la protezione della salute sull’intero territorio, garantendo mediante la sostituzione delle omologazioni cantonali con omologazioni dell’Istituto che possano essere immessi in commercio unicamente agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci. PLR, Galenica e KGV respingono un ritrasferimento della competenza di materia di omologazione ai Cantoni e le regolamentazioni speciali associate.
Santésuisse e Helsana osservano che le barriere di accesso all’omologazione per questi medicamenti omologati a livello cantonale sono già molto basse. Anche per loro deve tuttavia essere applicabile un minimo di condizioni di omologazione. Santésuisse osserva che la variante A non è attuabile nella pratica. Non è infatti ipotizzabile che tali preparati siano distribuiti in un solo Cantone. Un’omologazione regolare è necessaria anche per motivi di sicurezza.
AG, BS, NW, OW, SO, SH, SZ e UR sottolineano che occorre optare per la variante B per garantire la sicurezza dei pazienti.
SO osserva che la competenza professionale in materia di perizie sui medicamenti spetta all’Istituto, mentre le autorità cantonali in materia di agenti terapeutici non dispongono delle risorse necessarie. L’attribuzione di omologazioni da parte dell’Istituto va quindi a beneficio dei pazienti e rinuncia a procedure di omologazione decentrate (cantonali).
SPO preferisce l’abolizione completa delle deroghe incontrollate a un’apparente garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia attraverso la distribuzione quale prodotto della medicina complementare.
Per PCS, forse alcuni medicamenti alternativi utilizzati raramente con pochi rapporti sperimentali scompariranno.
APA aggiunge che un medicamento finora non pericoloso omologato in singoli Cantoni non può essere dipinto immediatamente come un pericolo per l’uomo e gli animali.
Cpv. 2
IDS chiede di prorogare il termine per la presentazione delle domande di omologazione all’Istituto da due a cinque anni, una richiesta giustificata dal numero di medicamenti interessati e dal corrispondente onere amministrativo per l’Istituto.
Cpv. 3
Apotheken ZH, Galenica e KGV osservano che il termine transitorio di cinque anni dà al fabbricante abbastanza tempo per commercializzare i suoi prodotti dopo un’omologazione
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