Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine
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FAMS, NVS e SVKH chiedono la soppressione senza sostituzione dell’articolo 16b (nuovo) e l’integrazione dell’articolo 16c nel capoverso 2. L’Istituto deve inoltre avere il diritto di revocare le omologazioni rilasciate.
Cpv. 1
ASSGP, SGCI e GRIP rilevano che la nuova regolamentazione deve essere armonizzata con l’articolo 16 capoverso 2 (nuovo) e propongono l’introduzione della precisazione «alla scadenza del primo periodo di omologazione».
Cpv. 2
SH condivide la validità illimitata delle omologazioni rinnovate, che riduce l’onere amministrativo.
Art. 16c (nuovo) Riesame dell’omologazione
VD accoglie favorevolmente la possibilità di controllo da parte dell’Istituto grazie alla possibilità di revocare l’omologazione in qualsiasi momento, nell’interesse della salute.
Cpv. 1
ASSGP, SGCI e GRIP chiedono la soppressione di «durante il periodo di validità dell’omologazione» al capoverso 1, poiché ai sensi dell’articolo 16b capoverso 2 (nuovo) è prevista una durata dell’omologazione solo inizialmente.
Art. 53 cpv. 3 (nuovo) (non sottoposto a consultazione)
FAMS, NVS, USAM, SVKH e UNION osservano che, analogamente all’omologazione semplificata, gli esami clinici di cui all’articolo 53 devono essere specifici a seconda del metodo e chiedono lo sviluppo di procedure di esame adeguate. Negli organismi decisionali esistenti (commissioni d’etica cantonali e nazionali) dovrebbe essere garantito il coinvolgimento di specialisti di medicina complementare. Per USAM e SVKH andrebbe eventualmente presa in considerazione la creazione di una commissione nazionale d’etica per la medicina complementare (e i medicamenti fitoterapeutici).
Art. 54b (nuovo) Procedura di esame della medicina complementare (non sottoposto a consultazione)
UNION chiede un nuovo articolo 54b concernente le procedure di esame della medicina complementare. Le procedure di esame della medicina complementare devono essere adeguate al metodo e basate sull’evidenza per poter garantire la massima rappresentatività in relazione all’efficacia, alla sicurezza e alla non pericolosità. Per assicurare la competenza professionale per le decisioni nel campo della medicina complementare, le commissioni d’etica devono essere sostenute con la presenza di esperti di medicina complementare o l’appello a tali esperti.
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