Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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LPrev). Gli scopi della nuova normativa sono: migliorare la gestione strategica, il coordinamento e l’efficienza delle varie misure, colmare le lacune legislative nel settore della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie non trasmissibili e mentali molto diffuse o maligne, armonizzare le modalità di gestione dei prelievi a favore della prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal) con le linee guida sul governo d’impresa adottate dal Consiglio federale.
Elementi chiave dell’avamprogetto
Prevenzione delle malattie non trasmissibili e mentali: dato che l’oggetto della nuova legge contempla tutte le malattie menzionate dall’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost., con l’avamprogetto LPrev la Confederazione disporrà di una nuova base legale per le misure in materia di prevenzione delle malattie non trasmissibili e mentali molto diffuse o maligne. La nuova legge non modifica le disposizioni vigenti nel settore della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute sul posto di lavoro.
Strumenti di gestione strategica e di coordinamento: poiché nell’attuale panorama della prevenzione e della promozione della salute manca una strategia globale, l’avamprogetto LPrev prevede due nuovi strumenti di gestione strategica e di coordinamento: gli obiettivi nazionali in materia di prevenzione e promozione della salute (definiti ogni otto anni) e la strategia per la prevenzione e per la promozione della salute (definita ogni quattro anni). Nella strategia del Consiglio federale sono definiti in particolare le linee guida strategiche per i programmi nazionali, gli obiettivi strategici dell’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (ancora da istituire) e gli obiettivi strategici per l’impiego dei prelievi a favore della prevenzione. A livello attuativo le modalità e i settori di intervento nelle singole aree tematiche dovranno essere definiti anche in futuro sotto forma di programmi nazionali di prevenzione, diagnosi precoce o promozione della salute.
Ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni: secondo la ripartizione delle competenze dello Stato centrale, l’adozione di misure di prevenzione e di promozione della salute spetta ai Cantoni. Questi sono tenuti per legge a creare le strutture necessarie. Dal canto suo, la Confederazione interviene unicamente nei settori in cui è opportuna o necessaria un’azione uniforme a livello nazionale (programmi nazionali, attività di informazione e campagne, collaborazione internazionale). Parallelamente, la Confederazione intende migliorare il supporto metodologico e tecnico fornito ai Cantoni e alle organizzazioni private attive sul fronte della prevenzione e della salute (misure di sostegno e di promozione nei settori della ricerca, della formazione e del perfezionamento).
Finanziamento: ogni livello istituzionale (Confederazione o Cantoni) è responsabile del finanziamento dei compiti che rientrano nelle sue competenze. I proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo e il supplemento di premio LAMal devono continuare ad essere utilizzati in primo luogo, oltre che per finanziare programmi nazionali, per (co)finanziare le attività dei Cantoni e delle organizzazioni private attive nella prevenzione e promozione della salute. Vanno inoltre creati i presupposti legali per fornire aiuti finanziari alle organizzazioni nazionali mantello.