Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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4.4 Delega di competenze legislative

Oltre all’articolo 25, che conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni di esecuzione, solo l’articolo 21 capoversi 1 e 3 e l’articolo 26 capoverso 3 prevedono norme di delega per la promulgazione di ordinanze. Il Consiglio federale, in qualità di autorità competente in materia, può quindi, entro i limiti stabiliti dalla legge, completare la legge con un’ordinanza. Le deleghe legislative riguardano regolamentazioni troppo dettagliate e specifiche per essere iscritte nella legge. Secondo il diritto costituzionale, devono limitarsi a un oggetto determinato, ossia non possono essere illimitate. Per questa ragione si focalizzano sempre su un oggetto preciso e il loro contenuto, il loro obiettivo e la loro portata sono precisati in misura sufficiente. La delega di competenze legislative tiene conto del principio di determinatezza ed è pertanto sufficientemente concretizzata a livello costituzionale.