Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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4.2 Forma dell’atto normativo
L’avamprogetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto le quali devono, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., essere emanate sotto forma di legge federale. La LPrev segue quindi la procedura legislativa semplice.
4.3 Conformità con la legge sui sussidi
La legge federale del 5 ottobre 1990106 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu) si applica a tutti gli aiuti finanziari e alle indennità previste dal diritto federale. L’avamprogetto LPrev contempla varie disposizioni che si riferiscono al versamento di aiuti o di indennità.
L’avamprogetto prevede all’articolo 17 (aiuti finanziari a organizzazioni), all’articolo 18 (promozione della ricerca e dell’innovazione) e all’articolo 23 capoverso 2 (cooperazione internazionale) una serie di fattispecie per le quali è possibile erogare aiuti finanziari. Le organizzazioni pubbliche o private che promuovono l’informazione della popolazione sui rischi sanitari, la prevenzione delle malattie non trasmissibili e delle malattie mentali nonché la ricerca e l’innovazione dipendono dagli aiuti finanziari della Confederazione poiché le altre fonti di finanziamento di cui dispongono non sono sufficienti. Senza questo sostegno, le attività menzionate ad esempio all’articolo 17 – che, è bene ricordare, non generano utili – verrebbero ridimensionate tanto sul piano quantitativo che qualitativo. Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2, la Confederazione sostiene anche la partecipazione dei Cantoni e delle organizzazioni private attive nella prevenzione e nella promozione della salute a programmi internazionali. Il sostegno federale è indispensabile sia per i Cantoni che per le organizzazioni private.
Secondo l’articolo 26 capoverso 1 dell’avamprogetto LPrev, il Consiglio federale può delegare compiti previsti dalla legge a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato. Tra questi compiti vi sono, in particolare, l’attuazione di programmi nazionali, le attività di informazione e la promozione della formazione e del perfezionamento. Il capoverso 3 stabilisce che le organizzazioni e le persone cui sono stati affidati compiti esecutivi hanno diritto a un’indennità. Poiché l’esecuzione dei compiti delegati nelle ordinanze rappresenta un obbligo legale, è nell’interesse della Confederazione che tali compiti vengano svolti da organizzazioni e persone che conoscono bene i compiti propriamente detti nonché i destinatari. Pare quindi giustificato ai sensi della LSu prevedere un’indennità per questi compiti.
I requisiti per l’emanazione di disposizioni che stabiliscono norme di diritto sugli aiuti finanziari e i sussidi ai sensi della LSu sono soddisfatti. L’autorità competente fisserà i dettagli in una decisione formale o in un contratto di diritto pubblico.
106 RS 616.1