Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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scopo, la scelta della strategia di intervento concreta (ad es. misura strutturale, campagna mediatica, progetto per un gruppo target specifico) e la designazione dei gruppi target rivestono un’importanza fondamentale. La stessa efficacia di una misura specifica dipende dai fattori di successo descritti al punto 1.1.2102. Come evidenziano le valutazioni dell’OMS, sono specialmente le misure strutturali (ad es. l’imposizione delle sigarette e delle bevande alcoliche come la birra, i superalcolici e gli alcopop) ad avere un impatto particolarmente positivo sui costi103. Per questo motivo, nel loro rapporto sul sistema sanitario svizzero l’OCSE e l’OMS raccomandano tra l’altro di accordare la priorità a quelle misure la cui efficacia dal punto di vista dei costi sia comprovata 104 . Tuttavia, come già menzionato in precedenza, le misure di prevenzione strutturali possono avere conseguenze finanziarie negative per le imprese coinvolte o persino comportare una restrizione della libertà economica, cosa che, nella maggioranza dei casi, fa sorgere controversie sul piano politico. L’adozione di tali misure, quindi, presuppone sempre la segnalazione tempestiva di eventuali conflitti di obiettivi nonché un’attenta ponderazione tra due interessi pubblici: la protezione della salute della popolazione o di singoli gruppi di persone da malattie trasmissibili, molto diffuse o maligne, da un lato, e la tutela della libertà economica, dall’altro.
Anche e soprattutto per questo motivo, l’Istituto, in qualità di organo centrale della Confederazione responsabile dell’attuazione delle misure di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce, deve garantire che le informazioni sui modelli di intervento riconosciuti ed efficaci siano facilmente accessibili a tutti gli attori pubblici o privati (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a). In ultima analisi, lo sviluppo ulteriore degli attuali standard di qualità (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. b) e la promozione della formazione e del perfezionamento (cfr. art. 19) faranno sì che, al momento della pianificazione e dell’esecuzione di programmi e progetti, ci si potrà avvalere di strumenti di gestione della qualità e le persone incaricate della concezione e dell’attuazione disporranno delle conoscenze tecniche necessarie.
Lo strumento di coordinamento e di gestione strategica degli obiettivi nazionali (cfr. art 4) e, a livello federale, la strategia per la prevenzione e per la promozione della salute definita dal Consiglio federale (cfr. art. 5) garantiranno che, dal punto di vista delle tematiche, verranno stabilite le giuste priorità, ossia che i programmi nazionali realizzati riguarderanno esclusivamente settori particolarmente importanti per la salute pubblica (ad es. malattie secondarie del tabagismo e del consumo di alcol, malattie causate dalla mancanza di movimento e da una cattiva alimentazione e malattie mentali gravi).
Non da ultimo, l’efficacia e l’economicità delle misure da adottare conformemente all’avamprogetto LPrev, così come della legge stessa (cfr. art 24), dovranno essere periodicamente sottoposte a verifica.
102 Cfr. al riguardo anche Ufficio federale della sanità pubblica: Prevenzione e promozione della salute in Svizzera, Berna, 28 settembre 2007, pagine 39 segg. (Efficacia di campagne di prevenzione e di promozione della salute) e pagine 41 segg. (Efficacia della prevenzione e promozione della salute) – consultabile sul sito www.bag.admin.ch/pgf2010.
103 Cfr. al riguardo www.who.int/choice e Ufficio federale della sanità pubblica: Prevenzione e promozione della salute in Svizzera, Berna, 28 settembre 2007, pagina 45 seg. – consultabile sul sito www.bag.admin.ch/pgf2010.
104 OCSE e OMS: Examens de l'OCDE des systèmes de santé. Suisse. Parigi, 2006, pag. 161 (disponibile in francese e inglese).