Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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In vista dell’elaborazione del messaggio all’attenzione delle Camere, la valutazione delle ripercussioni economiche della LPrev – soprattutto quelle fiscali menzionate all’inizio del rapporto, che potrebbero di gran lunga oltrepassare le eventuali perdite subite da singoli settori dell’economia – sarà oggetto di un ulteriore approfondimento.

Regolamentazioni alternative

Nell’ambito dei lavori preliminari relativi all’avamprogetto LPrev, in particolare nel corso della riorganizzazione e della semplificazione delle strutture destinate alla prevenzione a livello federale, sono state esaminate diverse regolamentazioni alternative. Tra quelle respinte figura ad esempio il trasferimento delle misure di sostegno di cui all’articolo 10 a organizzazioni private attive nella prevenzione e nella promozione della salute sulla base di mandati di prestazioni pluriennali e in conformità con le prescrizioni in materia di acquisti pubblici. Questa variante, infatti, comporterebbe una dispersione dei compiti e, rispetto allo status quo, non consentirebbe di semplificare le strutture, ma al contrario accrescerebbe il bisogno di coordinamento e di armonizzazione tra i diversi mandatari.

Inoltre, l’integrazione della fondazione di diritto privato Promozione Salute Svizzera

– attiva in virtù degli articoli 19 e 20 LAMal nell’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (cfr. articolo 18 dell’avamprogetto di legge federale sull’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute) – annulla qualsiasi bisogno di coordinamento supplementare. Al contrario, la legge proposta elimina le attuali lacune di coordinamento e di gestione.

Adeguatezza in fase di esecuzione

Dato che l’avamprogetto LPrev non prevede alcun nuovo organo di esecuzione a livello cantonale, per quanto riguarda l’attuazione non esiste alcun doppione rispetto alle leggi vigenti che, dal canto loro, esigono nuovi sforzi in materia di coordinamento.

L’articolo 5 capoverso 2 lettera b come pure l’articolo 8 garantiscono il coordinamento a livello tecnico e contenutistico delle misure dell’avamprogetto LPrev con le misure di prevenzione degli infortuni e della malattie professionali nonché degli infortuni non professionali ai sensi della legge federale del 20 marzo 198198 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), con le misure di protezione della salute conformemente alla legge sul lavoro del 13 marzo 196499, con le misure di prevenzione degli infortuni stradali in virtù della legge federale del 19 dicembre 1958100 sulla circolazione stradale (LCStr) e con le misure di prevenzione della violenza secondo l’articolo 386 del Codice penale (CP)101.

Inoltre, una migliore attribuzione dei compiti tra i servizi federali da un lato e tra la Confederazione e i Cantoni dall’altro non solo rende il sistema più trasparente, ma riduce anche gli oneri di coordinamento e, di riflesso, le spese amministrative.

Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera a, spetta al Consiglio federale provvedere affinché nel quadro dei programmi nazionali vengano realizzate soprattutto le misure che presentano un buon rapporto tra costi e benefici. A tale

98 RS 832.20

99 RS 822.11

100 RS 741.01

101 RS 311.0