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Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 4 pagine

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d. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e

e. i requisiti definiti nell’ORNI possono venire soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

4 Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

Art. 2 cpv. 1 lett. g (nuova)

1 I documenti da presentare all’Ispettorato per l’approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:

g. l’esito degli accertamenti in base ai quali stabilire se deve essere svolta o meno una procedura del piano settoriale ed eventualmente l’esito di quest’ultima.

Art. 5 cpv. 3 (nuovo)

3 L’Ispettorato può decidere di non condurre le trattative concernenti le opposizioni, nel caso in cui un’intesa tra le parti si prospetti irraggiungibile.

Art. 6 Procedura seguita dall’Ufficio in caso di mancata intesa fra le parti

1 Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un’intesa con tutti gli opponenti e le autorità federali, l’Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all’Ufficio federale per decisione.

2 In casi eccezionali, l’Ufficio federale può prolungare congruamente il termine.

3 Esso sottopone il rapporto dell’Ispettorato agli opponenti e agli Uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un’intesa perché si pronuncino in merito.

4 L’Ufficio federale può assumere prove ulteriori, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni.

Art. 6a Procedura seguita dall’Ufficio federale in caso di rinuncia a trattative concernenti le opposizioni

1 Se decide di non condurre trattative concernenti le opposizioni, l’Ispettorato invia all’Ufficio federale i documenti accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura.

2 L’Ufficio federale conduce quindi una trattativa concernente le opposizioni.

3 Esso può assumere ulteriori prove e ordinare ispezioni.