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Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 4 pagine

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3. Ordinanza del 2 febbraio 20005 sulla procedura d’approvazione dei pianti di impianti ferroviari

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari). Alle linee ad alta tensione con una tensione nominale di 132 kV e superiore (16,7 Hz) si applica inoltre l’art. 1a dell’ordinanza del 2 febbraio 20006 sulla procedura d’approvazione dei piani d’impianti elettrici.

III

La presente modifica entra in vigore il ...

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 742.142.1

6 RS 734.25