Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/2: Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) - necessità di revisione · 11 pagine
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essere compito di persone o di servizi specializzati. Per il Cantone GE inoltre è pacifico che s’intenda professionalizzare il settore della protezione dei minori. Anche TG si esprime a favore di una maggiore professionalità; occorre invece respingere il fatto che in seno a un’ordinanza la Confederazione prescriva ai Cantoni gli standard di professionalizzazione da rispettare in tale ambito. LU e ZH partono dal presupposto che la revisione del diritto tutorio soddisferà già l’esigenza di istituire un’autorità specializzata. ZH ritiene tuttavia che la richiesta di specializzazione dei tutori ufficiali nonché dei mandatari e di una distinzione tra le misure di protezione dell’infanzia e quelle di protezione degli adulti non sia aderente alla realtà (aumento del fabbisogno di personale, mancanza di persone specializzate nel caso dei mandatari privati). Ambedue i Cantoni ritengono inoltre sproporzionata la richiesta di prevedere che i minori siano obbligatoriamente rappresentati da un avvocato. A tal proposito ZH rileva che in base alla regolamentazione legale attualmente vigente una rappresentanza del minore è già possibile, circostanza che nel singolo caso permette dunque di decidere correttamente.
3.8 Raccomandazione 8: formazione e perfezionamento, accompagnamento qualificato dei genitori affilianti
Diversi Cantoni (BE, BS, GE, JU, NW, SO, VD, VS, ZH) sottolineano la necessità di fornire possibilità di formazione e di aggiornamento non soltanto ai membri dell’amministrazione bensì anche ai genitori affilianti: la formazione e l’aggiornamento nonché la consulenza e l’accompagnamento andrebbero dunque regolati in modo vincolante. Visto che sovente i minori da collocare provengono da situazioni difficili, detti fattori d’accompagnamento rivestono particolare importanza al fine di garantire un rapporto d’affiliazione coronato da successo. Per questo motivo occorre sancire a livello federale almeno i requisiti minimi riguardanti la formazione e il sostegno delle famiglie affilianti. Per LU tuttavia tale esigenza non va generalizzata, visto che occorre colmare delle lacune soltanto nell’ambito di una determinata parte dei rapporti d’affiliazione. Il Canton AI è invece del parere che associazioni d’utilità pubblica, presenti a livello regionale, possono occuparsi della formazione e dell’accompagnamento delle famiglie affilianti in modo adeguato anche senza un obbligo sancito dalla legge; già attualmente si ricorre in parte a tale possibilità (ad es. GL). Alcune legislazioni cantonali (ad es. FR) prevedono anche strumenti per il perfezionamento della formazione delle famiglie affilianti.
4 Obbligo d’autorizzazione per la mediazione (internazionale) di posti di collocamento
4.1 Consenso
Undici Cantoni (AG, AR, BE, BL, GE, GL, GR, LU, TG, VD, ZH), dei 14 che si sono espressi esplicitamente in merito a tale questione, approvano – anche se in forme diverse - l’introduzione di un’autorizzazione per la mediazione di posti di collocamento da parte di fornitori privati. Mentre il Cantone GR si esprime positivamente in merito a un obbligo d’autorizzazione a livello cantonale, la maggioranza dei Cantoni favorevoli ritiene invece sensato un obbligo d’autorizzazione soltanto se viene trovata una soluzione a livello nazionale, visto che generalmente la mediazione è sovracantonale. Si potrebbe anche ipotizzare di subordinare l’attività di mediazione a un obbligo federale d’autorizzazione e di